Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
La stipula di un accordo, seppur non obbligatoria per legge, è auspicabile soprattutto a fini probatori nell'ipotesi in cui in futuro insorgano controversie fra le parti o nei confronti di terzi (si pensi, ad esempio, a pretese avanzate dal fisco o dal proprietario della struttura gestita dalla coop, se diverso da quest'ultima).
E' evidente che le parti, nella redazione dell'accordo, dovranno avere cura di specificare, non solo dati "normali" (ci si riferisce, ad esempio, alla durata del rapporto o all'aspetto economico) bensì anche eventuali clausole di esclusiva o aventi altro contenuto utili a "personalizzare" il rapporto in base alle rispettive esigenze.
Qualora la cooperativa sociale gestisca una struttura comunale o di proprietà di altro ente locale, è necessario verificare le condizioni poste dalla convenzione con cui alla coop è affidata la gestione della struttura nonchè la possibilità (o meno) che la coop conceda in affidamento la gestione di attività e/o spazi della struttura a terzi.
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Esula dalla risposta al quesito ma desideriamo richiamare l'attenzione su alcuni apetti che potrebbero presentare criticità: è infatti forse auspicabile che la a.s.d. disciplini i rapporti con i soggetti che effettivamente presteranno l'opera (istruttori – preparatori, ecc.) in quanto le attività descritte sembrano rientrare più nell'ambito dell'attività riabilitativa che nel concetto di attività sportiva dilettantistica. Inoltre, trattandosi di anziani e soggetti con patologie che sono clienti o soci della coop, occorre altresì verificare se siano anche soci o tesserati dell'a.s.d., al fine di individuare la natura commerciale o meno dell'attività e, conseguentemente, la possibilità di inquadrare i collaboratori come sportivi dilettanti.