Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

In linea di principio è certamente possibile che la rappresentanza di un’associazione sia attribuita a più persone fisiche: sia il codice civile, che regola in via generale le associazioni non riconosciute, sia la L. 289/02, che all’art. 90 disciplina i contenuti degli statuti delle a.s.d., non pongono limitazioni al riguardo e demandano all’autonomia contrattuale anche tale aspetto organizzativo. Ma è necessario fare alcune precisazioni.
L’art. 36 c.c. stabilisce che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolate dagli accordi degli associati” e che tali associazioni, possano “stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo tali accordi, è conferita la presidenza o la direzione”.
Tale disposizione non interviene sulla rappresentanza sostanziale: la capacità di compiere atti in nome e per conto dell’associazione (si pensi per esemplificare alla stipula di un contratto) è disciplinata dall’atto costitutivo e/o dallo statuto (gli accordi degli associati) e può quindi essere attribuita a uno o più componenti dell’organo amministrativo. La norma invece stabilisce che la rappresentanza processuale – ovvero la capacità di stare in giudizio in nome e per conto dell’associazione – spetta alla persona del suo presidente o direttore, in altri termini alla più alta carica associativa così individuata dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.
Quanto alle norme specifiche per le a.s.d. va richiamato l’art. 90 comma 18 lett.c) della L. 289/02 che tra i contenuti dello statuto impone di prevedere espressamente l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione.
Andando a coordinare tale previsione con le regole dettate dal codice civile in via generale, si può dunque affermare che l’a.s.d. ha senza dubbio l’obbligo di individuare la persona che rappresenta l’associazione ma potrà provvedervi in autonomia, attribuendo la rappresentanza negoziale-sostanziale a uno o più amministratori – con specifiche e chiare disposizioni – e la rappresentanza processuale al presidente/direttore.