Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito in esame offre lo spunto per compiere un'analisi, seppure sintetica, della situazione normativa relativa alla formazione dei tecnici sportivi.
In Italia la formazione in ambito sportivo è demandata
– alle Università; il riferimento è:
- diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea;
- laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni)
– al mondo sportivo; in particolare al CONI (attraverso le Federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva).
Lo Statuto, emanato dall'ente esponenziale dello sport, in virtù della propria autonomia normativa, all’art. 3, comma 4 bis, afferma:
"Il Coni, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e di aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonchè le attività di ricerca applicata allo sport".
La citata disposizione normativa deve essere letta unitamente all'art. 2 lett. b del Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva (approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014), ai sensi del quale
"1. Gli Enti di Promozione Sportiva promuovono e organizzano attività multidisciplinari per tutte le fasce di età e categorie sociali, secondo la seguente classificazione:
a) [ omissis];
b) Attività Formative. Indagini, pubblicazioni ed approfondimenti sulla diffusione della pratica e cultura sportiva. Corsi, stages, convegni e altre iniziative a carattere formativo per operatori sportivi e/o altre figure similari; gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell’ambito associativo dell’Ente fatti salvi i casi in cui l’EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio".
E' oltremodo evidente che le qualifiche conseguite al termine di corsi organizzati da Enti di promozione sportiva hanno valore al di fuori dell'ambito dell'ente che ha organizzato il Corso solo in presenza di espressa Convenzione con Federazioni sportive Nazionali e Discipline sportive associate.
La FIF (Federazione Italiana Fitness), seppure abbia il nome di Federazione, in realtà non ne ha la natura giuridica, non essendo riconosciuta dal CONI. In Italia l'unico ente federale deputato – da statuto – alla pratica del fitness e del wellness è, infatti, la Federazione Italiana Pesistica.
In virtù di tali considerazioni, qualora la FIF decida di istituire un percorso formativo – valido – per tecnici sportivi deve necessariamente "appoggiarsi" quantomeno ad un ente di promozione sportiva. Consapevole di questa necessità, la FIF ha deciso di organizzare corsi di formazione – nell'ambito della ginnastica finalizzata al fitness – in collaborazione con l'ASI che è un ente di promozione sportiva, regolarmente riconosciuto dal CONI, aderente al sistema SNAq del CONI (ovvero il sistema nazionale delle qualifiche dei tecnici sportivi elaborato dal CONI con riguardo al contesto CONI-Federazioni Sportive Nazionali Discipline Sportive Associate, cui in realtà hanno aderto anche altre organizzazioni facenti parte del movimento sportivo italiano. Nonostante l'adesione al sistema non costituisca un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta un utile strumento per la definizione di efficaci percorsi formativi).
I titoli rilasciati in virtù di quest'accordo sono validi nei confronti di strutture affiliate all'ASI o di Federazioni solo in presenza di un'ulteriore Convenzione fra l'ASI e l'eventuale Federazione, non avendo validità universale, a differenza, ad esempio della laurea in Scienze Motorie.
Con riguardo all'ambito del fitness (relativo allo sport non istituzionalizzato, ovvero non compreso nell'ambito del mondo CONI) è riferimento alle normative delle singole regioni, trattandosi di materia disciplinata a livello regionale.
La maggior parte delle leggi regionali richiede che negli impianti sportivi operino almeno un direttore tecnico (in possesso, perlopiù della laurea in Scienze Motorie) e un operatore di disciplina, in possesso di qualifica conseguita al termine di un corso federale. Ai fini della formazione valgono le considerazioni appena esposte con riguardo all'efficacia dei titoli conseguiti al termine di un percorso organizzato da ente federale o di promozione sportiva.
La Regione Veneto, a cui fa riferimento il quesito del lettore, ha normato la materia (con la legge 11 maggio 2015 n. 8 Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva), statuendo (all'art. 22) che:
"1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all’agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l’applicazione.
2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli: a) diploma universitario rilasciato dall’Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l’educazione fisica” o titolo equivalente nell’ambito dell’Unione europea; b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni; c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto dallo Stato italiano.
3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP".
Come si evince dalla lettura della disposizione, oltre all'operatore qualificato, in possesso della laurea o titolo analogo, è prevista, limitatamente alla disciplina di competenza, la presenza di un operatore di specifica disciplina, in possesso di un titolo conseguito anche al termine di un percorso istituito (oltre che da Federazioni sportive nazionali o discipline associate anche) da un Ente di promozione sportiva, limitatamente, merita ribadirlo, alla disciplina oggetto del corso.
In merito alla formazione dei tecnici, è opportuno ricordare, a fini di completezza, che l'Ispettorato del Lavoro ha chiarito (con circolare n. 1/2016) che le qualifiche federali sono requisiti richiesti per potere operare in ambito sportivo e non assurgono a indici di professionalità del tecnico.