Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

L’art 30 del d.l. 185/08 conv. in l. 2/2009 ha previsto l’onere per gli enti associativi che intendano avvalersi delle agevolazioni di cui all’art. 148 T.U.I.R. e dell’art. 4 d.p.r. 633/72 di trasmettere con il modello EAS una serie di dati e notizie fiscalmente rilevanti al fine di consentire opportuni controlli per verificare il possesso dei requisiti qualificanti.
Il comma 3 bis, introdotto in sede di conversione, ha previsto la deroga per gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro CONI che sono esonerati dall’obbligo se non svolgono attività commerciale.
Con le circolari n. 12/E del 9/4/09 e n. 45/E del 29/10/2009 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per attività commerciale si deve intendere anche quella ontologicamente commerciale ma defiscalizzata ai sensi dell’art. 148 comma III (ad esempio le quote versate per i corsi che nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma rappresentano corrispettivi specifici istituzionali).
In particolare, la circolare 45/E nel richiamare il precedente documento di prassi n.12/E/09 precisa che
sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa”.
Pertanto se le quote sociali e i contributi associativi richiamati nel quesito rientrano nell’ambito del primo comma dell’art. 148 T.U.I.R. e la a.s.d. non svolge alcuna attività commerciale né si avvale della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici prevista dal comma III dell’art. 148, non vi sarà onere di trasmettere il modello.
Ma se i contributi e le quote – comunque denominati e al di là della definizione formale – assumono nel concreto la natura di corrispettivi specifici, ancorché istituzionali e quindi decommercializzati ai sensi del comma III dell’art. 148, l’onere di trasmissione deve essere assolto al fine di beneficiare delle agevolazioni indicate dall’art. 30 d.l. 185/08.
Al riguardo, poiché il lettore si riferisce a quote sociali e contributi associativi per prestazioni fornite ai soci, la natura di tali versamenti da parte dei soci non è chiara: il riferimento alle “prestazioni” potrebbe anche sottendere rapporti sinallagmatici e configurare ipotesi di contributi o quote supplementari dipendenti dalle maggiori o minori controprestazioni erogate ai soci, come tali inquadrabili tra i corrispettivi specifici di cui al comma III dell’art. 148 con conseguente onere di trasmissione del modello.
Dunque è opportuna una valutazione concreta sulla natura delle somme versate dai soci – indipendentemente dalla denominazione utilizzata – per verificare se si tratti di corrispettivi istituzionali a fronte di prestazioni erogate dall’associazione o di vere e proprie quote associative corrisposte a titolo di adesione al sodalizio o per la contribuzione a spese generali e del tutto svincolate da controprestazioni fornite dall’associazione.