Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA
Ci sembra innanzitutto necessario distingure il concetto di "quota associativa" da quello di "corrispettivo specifico" per la partecipazione alle attività sportive.
Le quote associative sono le somme versate da coloro che intendono perfezionare o mantenere lo status di "associato", ovvero quello specifico rapporto giuridico che si instaura tra persona e asd.
Tali quote sono deliberate dalla volontà assembleare, sono destinate a finanziare l'ente associativo nel suo complesso e alle stesse non è strettamente correlata alcuna prestazione specifica, individuale o divisa.
Le quote associative godono della non imponibilità fiscale, detta anche "decommercializzazione generale", di cui all'art. 148, co. 1, T.U.I.R.
Le somme che vengono versate da coloro che partecipano alle attività sportive (i "tesserati", titolari di un rapporto giuridico, distinto e separato rispetto a quello di "associato", che si instaura con l'organismo affiliante, sia esso federazione sportiva o ente di promozione sportiva) sono invece considerate, dal punto di vista fiscale, corrispettivi specifici, in quanto specificamente correlati a determinate prestazioni, individuali e divise.
Tali corrispettivi hanno quindi una intrinseca natura commerciale e possono beneficiare della "decommercializzazione speciale", ovvero della non imponibilità fiscale disposta a loro favore dall'art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dall'art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, nel rispetto di determinati e specifi requisiti formali e sostanziali (clausole statutarie ex art. 148, co. 8, T.U.I.R. e ex art. 90, co. 18, l. 289/2002, trasmissione del modello EAS, riconoscimento sportivo).
Tra i requisiti essenziali è previsto il riconoscimento sportivo dilettantistico da parte del CONI, per il tramite di organismi di affiliazione (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate), attraverso l'iscrizione del sodalizio presso il Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche ("Registro CONI 2.0").
Presso tale registro sono iscrivibili solo le discipline considerate ammissibili dallo stesso CONI e previste dallo Statuto adottato dal sodalizio sportivo.
Ne consegue che non sono "decommercializzabili" i corrispettivi incassati a fronte di attività sportive che non sono previste nello Statuto (che occorre allegare alla documentazione necessaria ai fini della iscrivibilità presso il registro di cui sopra) oppure che, quantunque previste, non siano riconosciute dal CONI poiché non comprese negli elenchi delle disciplinie ammissibili o in assenza della necessaria egida da parte di un organismo affiliante.