Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla l. 398/91, i proventi di natura commerciale conseguiti da un’associazione / società sportiva dilettantistica non devono superare il limite di € 250.000 annui, soglia che, dal quesito, risulta essere stata rispettata per l'anno d'imposta 2011. Inoltre occorre che il sodalizio in questione abbia:
- previsto nello statuto quanto all’art 90 c. 18 della L 289/02;
- provveduto all'iscrizione al Registro CONI;
- redatto, entro i termini statutari, il rendiconto di gestione;
- annotato le entrate commerciali nel registro di cui al D.M. 11/02/1997;
- rispettato l’art 25 c. 5 della L. 133/99 (limite alle movimentazioni di denaro contante).
Ai fini dell’opzione per il predetto regime di favore, fermo restando l’obbligo di comunicazione ex art 2, d.p.r. n. 442/1997, è sufficiente la “concreta” modalità scelta per la tenuta delle scritture contabili. Vale a dire: pur prevedendo la norma una specifica opzione (quadro VO della dichiarazione IVA da allegare al mod Unico ENC, oltre comunicazione SIAE), il legislatore, con l’art 1 del prefato decreto, ha sancito che l’opzione, o la revoca di un regime contabile, possa/debba essere desunta dal comportamento concludente del contribuente.
Del caso l’Associazione, pur avendo posto in essere operazioni commerciali, non ha mai provveduto a richiedere, come doveva, numero di partita Iva. Tuttavia, a dire del lettore, a fronte di fatture emesse per pubblicità/sponsorizzazione con indicazione del solo codice fiscale, è stata versata l’Iva dovuta e si è provveduto a presentare mod. Unico con pagamento delle relative imposte.
I verificatori potrebbero considerare la mancata richiesta di partita Iva un ostacolo all'attività di controllo da parte dell'AF. A tal proposito si richiama la Circ. n. 77/E del 2001 in cui l'AdE specifica che gli Uffici devono valutare, a posteriori e nei singoli casi, se gli illeciti commessi dai contribuenti abbiano determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo.
Nella fattispecie, decisamente bizzarra, si potrebbe sostenere che trattasi di violazioni non sostanziali. Infatti: la mancata presentazione nel termine di 30 giorni del mod AA7/10 per l'attribuzione del numero di P.Iva, il mancato esercizio dell'opzione con le modalità sopra descritte, l’emissione di fatture con dati inesatti riferiti alla identificazione delle parti e l'eventuale omessa comunicazione c.d. spesometro, non hanno provocato alcun danno erariale. Da evidenziare senz'altro il fatto che, sia il versamento dell'Iva, che la presentazione del mod Unico ENC con pagamento delle relative imposte, dimostrano, incontrovertibilmente, la buona fede dell'a.s.d. e pertanto, giusta disposto dell'art. 10, co. 3, l. n. 212/2000 – Statuto del contribuente: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione … si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta …”.
Inoltre, ai fini di una maggiore completa disamina del quesito, sarebbe interessante sapere se tutti i soggetti coinvolti nell'operazione (sponsee e sponsor) abbiano, o meno, presentato lo spesometro.