Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
Il Consiglio Nazionale del Coni, con delibera n. 1566 del 20 dicembre 2016, dichiara che l’iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI, sia conseguita esclusivamente con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all’allegato elenco 1.
Con successiva delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017, lo stesso Consiglio delibera che le iscrizioni presenti nel Registro sono ritenute efficaci fino al termine dell’anno sportivo 2017, seppure riferite a discipline sportive non ammissibili all’allegato 1. Per anno sportiva fa fede la data scadenza affiliazione inserita nel Registro dalla Federazione o Ente di promozione sportiva a cui si è affiliati.
Ricordo che il Coni è l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, il mancato riconoscimento da parte del Coni comporta l’impossibilità per le associazioni di usufruire delle agevolazioni previste dall’art. 90 della L. 289/2002.
In conclusione, le attività iscritte al registro Coni sono riconosciute fino al 31 dicembre 2017, e quindi relativamente alle stesse, fino a tale data, si può usufruire della normativa agevolata.
Si raccomanda vivamente, per chi è iscritto, di stampare annualmente il certificato del Coni.
A far data dal 1 gennaio 2018, per quelle attività sportive non comprese nell’elenco pubblicato, non sarà più possibile avere il riconoscimento sportivo e quindi usufruire delle specifiche agevolazioni.