Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Il quesito pone l'attenzione sul regime fiscale delle prestazioni per utilizzo degli spazi in condivisione tra enti associativi che non siano affiliati al medesimo Enei di Promozione (per la precisione un'A.S.D. affiliata ad EPS diverso da quello che gestisce gli impianti).
Al riguardo la disposizione dell'art. 148 comma 3 T.U.I.R. ai fini IRES e analoga norma iva (art. 4 comma 4 d.p.r. n. 633/72), richiamate anche dall'utente, sono chiare nello stabilire che i corrispettivi specifici siano istituzionali e quindi de-commercializzati, solo se siano resi nei confronti di associazioni che svolgano la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale.
Quindi se le prestazioni avvengono tra soggetti appartenenti a organizzazioni diverse – pur svolgendo la medesima attività – sono da escludere le agevolazioni previste dalle predette disposizioni.
Va precisato, per completezza, che anche nelle ipotesi in cui i rapporti intervengano tra enti e associazioni aderenti alla medesima organizzazione (stesso EPS o stessa FSN) la qualificazione del corrispettivo come istituzionale presuppone sempre e in ogni caso che sia reso per attività svolte "in diretta attuazione degli scopi istituzionali" a fini IRES (art. 148 comma 3 T.U.I.R) e "in conformità alla finalità istituzionali " a fini iva ( art. 4 d.p.r. n. 633/72):
La messa a disposizione dei locali e/o degli spazi per lo svolgimento della pratica sportiva dilettantistica anche se è certamente strumentale e connessa allo svolgimento di attività istituzionale può essere contestata, in sede di verifica, quale operazione di natura commerciale (per quanto ai fini IVA la diversa formulazione utilizzata consente di individuare un concetto più ampio). E' sempre opportuno quindi poter ricollegare l'utilizzo degli spazi in condivisione a un accordo di collaborazione dal quale possa emergere che le reciproche prestazioni non si riducono alla mera messa a disposizione di spazi a titolo oneroso ma rientrano in un progetto più ampio per la promozione di attività sportiva organizzata dai due enti.
Rimane da valutare se, esclusa l'applicabilità delle agevolazioni soprarichiamate, il corrispettivo per le spese di utilizzazione degli spazi inerente a rapporti tra soggetti non affiliati al medesimo ente, debba sempre e comunque considerarsi come commerciale e quindi imponibile.
Nel caso proposto dall'utente si fa riferimento a un rimborso delle spese per le utenze pro quota e non è specificato se si tratti di un rimborso forfetario o specifico: nel primo caso è corretto trattare la prestazione come commerciale perché non è possibile determinare se gli importi corrisposti siano puri costi di riaddebito o rimborsi che comprendano anche un ricarico; nel secondo caso invece, quando sia possibile individuare una precisa corrispondenza tra i costi sostenuti dal gestore e il riaddebito degli stessi all'associazione che utilizza gli spazi può escludersi l'imponibilità a fini IVA e IRES, purché alla ricevuta venga allegato il documento giustificativo dell'importo rimborsato.
Sul tema oggetto del quesito si vedano inoltre i recenti interventi di P. Sideri, Condivisione di spazi tra a.s.d., e di G. Tomassoni, Il riaddebito delle spese di gestione per prestazioni fisioterapiche, ambedue in Newsletter n. 10/2014.