Il quesito
Risposta di: Gianpaolo CONCARI

La cessione con applicazione dell'esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 27-quinquies interessa quei beni per i quali l'IVA, al momento dell'acquisto, non è stata dedotta per questioni oggettive e non per la soggettività dell'operatore.
In altri termini a nulla rileva se il cedente, utilizzando il regime fiscale ex legge 398/91 o per effetto del "pro-rata" al 100%, non ha potuto dedurre l'imposta al momento dell'acquisto del bene.
Si deve perciò verificare se il bene, in quanto tale, oggetto della cessione, aveva o meno l'IVA deducibile in tutto o in parte.
In tale ultima ipotesi (imposta deducibile in parte), solo la porzione del prezzo percentualmente riconducibile alla parte detraibile al momento dell'acquisto sarà soggetta a IVA mentre la parte indeducibile sarà esente.
Per il calcolo degli importi soggetti o esenti IVA, dato un prezzo complessivo di vendita, può essere utile questa formula:
Si supponga che il prezzo di cessione di un bene (un'autovettura) che al momento dell'acquisto oggettivamente avrebbe potuto godere della deducibilità IVA per il 40%, sia di 8.000 euro.
Dato X il prezzo di vendita senza l'iva, da scindere tra il 60% esente iva e il 40% soggetto ad aliquota 22%, risolvendo una semplice equazione così impostata, si avrà:
X * 0,6 + X * 0,4 * 1,22 = 8.000
X * (0,6 + 0,488) = 8.000
X * 1,088 = 8.000
X = 8.000 / 1,088
X = 7.352,94
da cui il 60% è 4.411,76 esente art. 10 n. 27-quinquies
e il 40% è 2.941,18 soggetto ad IVA al 22% per 647,06