Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Lo statuto è l'atto con cui il sodalizio disciplina la propria vita interna; con particolare riguardo alle associazioni non riconosciute ciò è previsto dall'art. 36 c.c. secondo cui "l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati". In virtù di una simile prescrizione, gli associati hanno ampia autonomia nell'autoregolamentare la propria organizzazione, sotto molteplici profili (tra i quali rientra anche la disciplina delle modalità di ammissione a socio), purchè ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e delle norme fondamentali per l'ordinamento sportivo (si pensi all'art. 90 l. 289/02 e art. 148 T.U.I.R.), la cui osservanza è imprescindibile per il godimento di agevolazioni fiscali. Nessuna di queste disposizioni concerne l'ammissione dei soci.
In virtù di tali premesse, l'associazione gode di un'ampia autonomia nel disciplinare un simile aspetto. Sebbene la modalità indicata dalla lettrice (una sorta di silenzio assenso) non possa considerarsi scorretta, sembra da preferire la previsione secondo cui il Consiglio direttivo – regolarmente convocato e riunito – è chiamato a pronunciarsi espressamente entro un certo termine sulle domande degli aspiranti soci; solo in questo modo si può avere certezza della data in cui il socio viene ammesso al sodalizio.
Tale circostanza (la certezza sulla data di ingresso del socio, che deve essere prontamente iscritto nel libro soci) è rilevante sotto molteplici profili, si pensi, tra l'altro, alla decommercializzazione delle quote e corrispettivi pagati dal medesimo.
Con riguardo all'altro aspetto, ovvero alla possibilità di delegare la pronuncia sulle domande degli aspiranti soci a una parte del Consiglio direttivo o, addirittura a un solo consigliere, se, da un lato, una simile ipotesi non può considerarsi illegittima, dall'altro lato ad esprimersi su tale argomento è chiamato normalmente l'intero consiglio. La circostanza per cui quest'ultima modalità operativa può risultare farraginosa e difficile da soddisfare in presenza di un numero elevato di aspiranti soci e in determinati periodi dell'anno, induce a delegare il compito de quo. Non può tuttavia essere trascurata la necessità, in tal caso, della ratifica da parte dell'intero consiglio direttivo.
Qualunque sia la modalità prescelta, è doveroso far risultare la delibera di ammissione o di ratifica nel verbale del Consiglio direttivo, regolarmente convocato e riunito.