Il quesito
Risposta di: Stefano ANDREANI
La materia è disciplinata dal D.Lgs. 2026/2005 (“Codice del consumo”), del quale le parti che qui ci interessano sono:
– l’art. 52 (Diritto di recesso): “Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione”
– il citato art. 59 (Eccezioni al diritto di recesso): “Il diritto di recesso … è escluso relativamente a: …
n) … i servizi riguardanti le attività del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici”.
In particolare, la ratio dell’art. 59 lettera “n” è che il diritto di recesso sia escluso nei casi in cui il “ripensamento” a ridosso del momento in cui deve essere fornito il servizio crei un “rischio organizzativo” in capo al fornitore che abbia organizzato l’evento anche in funzione dell’adesione del cliente o abbia rifiutato altre iscrizioni per eventi a numero chiuso.
In più, il concetto di “data o periodo di esecuzione specifici” porta a escludere che l’eccezione operi nel caso p.es. di abbonamenti di durata, che non fanno riferimento a prestazioni specifiche (caso classico: l’abbonamento annuale a una palestra).
Ricordando che la giurisprudenza costante, sia interna che comunitaria, afferma che le eccezioni (come tutte le disposizioni speciali) sono di stretta interpretazione, riteniamo quindi che l’eccezione, e quindi la non spettanza del diritto di recesso, possa riguardare:
- i biglietti per assistere a competizioni e in generale eventi sportivi
- l’iscrizione a corsi sportivi a calendario e numero chiuso.
In tutti gli altri casi riteniamo che il diritto di recesso nei 14 giorni spetti a chi si iscrive online, e le eventuali clausole che lo escludano siano una difesa estremamente debole in caso di contestazioni.
Una precisazione: tutto quanto scritto qui sopra vale se è applicabile il Codice del Consumo, che all’art. 3 definisce i due soggetti coinvolti: il cliente e chi fornisce il servizio:
“Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”
Se non si tratta di un cliente (tesserato o non tesserato) che acquista un servizio, ma di rapporti diversi (p.es. un socio che paga una quota aggiuntiva per fruire del servizio), la questione diviene più complessa e delicata, ed eccede dall’ambito di questa risposta.

