Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Le soglie di non imponibilità ai fini dell’imposizione fiscale e della contribuzione previdenziale, introdotte dalla Riforma del Lavoro Sportivo di cui al D.lgs. 36/2021, si riferiscono, nel caso di specie, sia ai redditi percepiti dall’istruttore in qualità di lavoratore autonomo titolare di partita IVA, sia ai redditi dallo stesso percepiti in qualità di titolare di co.co.co. sportiva
In altri termini, le franchigie pari a euro 15mila (ai fini fiscali) e a euro 5mila (ai fini previdenziali) devono essere calcolate cumulando entrambi i redditi percepiti dalla stessa persona nello stesso anno solare (dal 01/12 al 31/12) in ambito sportivo dilettantistico.
Esclusivamente ai fini previdenziali occorre tenere conto dell’eventuale opzione esercitata dall’istruttore, quando in possesso di partita IVA, per il mantenimento del regime di contribuzione presso la gestione ex Enpals in alternativa all’iscrizione automatica presso la Gestione Separata INPS:
- se tale opzione è stata a suo tempo esercitata, i compensi percepiti come titolare di partita IVA non vanno inclusi nel calcolo della franchigia pari a euro 5mila;
- in caso contrario, nel calcolo della franchigia previdenziale vanno inclusi anche i compensi percepiti come lavoratore autonomo professionale (abbattuti secondo la % forfettaria prevista dal codice ATECO adottato)
– esempio –
- 01/01/2024-30/09/2024: compensi percepiti con partita IVA euro 5.000,00 (opzione ex ENPALS)
- 01/10/2024-31/12/2024: compensi percepiti con co.co.co.sportiva euro 5.000,00
- ai fini fiscali (IRPEF) non viene superata la franchigia pari a euro 15.000,00 (totale redditi = euro 5.000,00 + 5.000,00 = 10.000,00)
- ai fini previdenziali (gestione separata INPS) non viene superata la franchigia pari a euro 5.000,00, in quanto i compensi percepiti con partita IVA non si considerano
- in caso di mancata opzione ex ENPALS la franchigia ai fini previdenziali sarebbe superata per euro 3.900,00 (compensi percepiti con partita IVA in regime forfettario, codice Ateco 855100 – istruttore sportivo, euro 5.000,00*78% = euro 3.900,00)
- su tale importo, pari a euro 3.900,00, i contributi previdenziali andrebbero calcolati nel modo seguente:
- imponibile = 50% di euro 3.900,00 = euro 1.950,00;
- contributi = 25% (non iscritto ad altre forme di previdenza) di euro 1.950,00 = euro 487,50
- contributi assistenza = 2,03% di euro 3.900,00 = euro 79,17
- totale contributi = euro 487,50 + euro 79,17 = euro 566,67, di cui euro 188,89 a carico del lavoratore, euro 377,78 a carico del sodalizio sportivo.
Per tutti gli aspetti pratici relativi alle modalità di determinazione e versamento delle imposte e dei contributi, di predisposizione dei modelli F24 e di trasmissione dei flussi UNIEMENS (gestibili tramite il portale telematico del RAS – Registro Nazionale delle Attività Sportive su cui devono essere caricati i dati relativi alla co.co.co. – UNILAV e i relativi compensi erogati) si rinvia l’utente alle guide pratiche già pubblicate su Fiscosport:
- RAS: Guida al caricamento dei compensi co.co.co. sportivi fino a 15.000 euro
- Guida alla predisposizione dell’UNIEMENS nel RAS
Si raccomanda, in ogni caso, di prestare attenzione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia per poter correttamente qualificare il rapporto di lavoro come co.co.co. (assenza di subordinazione, vincolo gerarchico, limite massimo ore di lavoro settimanali, ecc.)
Si raccomanda altresì di prestare attenzione all’ammontare dei compensi erogati al co.co.co., al fine di evitare potenziali distribuzioni indirette di lucro (vietate), trattandosi, come descritto nel quesito, di istuttore “socio”, oltre che tesserato, del sodalizio sportivo (compensi proporzionali e giustificati rispetto all’effettiva attività prestata, alle attività svolte dal sodalizio e ai suoi risultati di gestione, oltre che rispetto ai compensi erogati ad altri istruttori).