Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Obbligo fattura elettronica
A partire dal 1° gennaio 2024 l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico è esteso alla generalità dei contribuenti.
Attualmente le uniche eccezioni riguardano quelle attività effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia o le prestazioni, rese a favore delle persone fisiche, poste in essere da soggetti passivi del settore sanitario tenuti all’invio dei dati al c.d sistema tessera sanitaria.
Nel corso del 2024, “in un periodo antecedente a settembre”, l’associazione di cui al quesito, a fronte di acquisti di beni o servizi, ha ricevuto, in luogo di fatture in formato elettronico, esclusivamente le cd. fatture di cortesia.
Trattasi di documenti cartacei con mero fine informativo, dunque privi di rilevanza fiscale e per cui al cessionario / committente (a.s.d.) del caso, causa decorrenza dei termini per sanare l’irregolarità (Art 6. comma 8, D.lgs 471/1997 – CM n. 23/1999), è applicabile un’autonoma sanzione amministrativa che, dal 01.09.2024, è pari al 70% dell’imposta con un minimo di euro 250.
In caso di omessa/irregolare fattura, anche alla luce del nuovo sistema sanzionatorio tributario introdotto dal D.lgs 87/2024, si analizza il precedente e il novellato iter di regolarizzazione, iter che il cessionario/committente poteva/può seguire al fine di evitare l’irrogazione a proprio carico di sanzioni.
Tramite il servizio di consultazione “Fatture e corrispettivi” messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate è comunque sempre consigliata una preventiva verifica dell’effettivo invio o meno, da parte del fornitore, del documento al servizio di interscambio (SDI).
Modalità di regolarizzazione
Premesso che, in ossequio al principio di correttezza e buona fede, occorerebbe segnalare tempestivamente l’omissione/l’irregolarità all’emittente affinché quest’ultimo, con sollecitudine, provveda alla emissione/regolarizzazione del documento, il destinatario, in caso di mancato riscontro, può, in un determinato arco temporale, procedere alla regolarizzazione tenendo conto di quanto segue.
Circolare del Ministero delle Finanze n. 23/1999 – punto 2.7 – Omessa regolarizzazione da parte del cessionario o committente. La violazione di omessa regolarizzazione da parte del cessionario/committente “non si realizza nello stesso istante in cui si perfeziona quella del cedente o prestatore ma nel momento successivo in cui siano inutilmente scaduti i termini prescritti dalla legge perché il cessionario o committente (operatore economico) provveda a regolarizzare l’operazione”.
Normativa di riferimento. Articolo 6, comma 8 del D.lgs 471/97
Testo in vigore sino al 31.08.2024. Il cessionario/committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ha acquistato beni/servizi senza che, nei termini di legge, sia stata rilasciata fattura, oppure il documento emesso non risultava corretto, entro determinate scadenze – 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione per l’ omissione – entro il 30° giorno successivo dall’emissione per l’irregolarità – poteva sanare l’operazione come segue:
a) presentare, tramite la trasmissione al sistema di interscambio, un’autofattura su cui, in corrispondenza del campo “Tipo Documento”, riportare il codice “TD2”;
b) versare la relativa imposta.
Ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore, l’omessa regolarizzazione da parte del cessionario/committente prevedeva, nei confronti di quest’ultimo, l’applicazione di un’autonoma sanzione pari al 100% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
Testo in vigore dal 01.09.2024. A seguito della novella introdotta dal D.lgs 87/2024 – Articolo 2, comma 1, lett d) ,n. 7) – il cessionario/committente, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, può segnalare all’Agenzia delle Entrare la violazione (irregolarità/omissione), tramite “gli strumenti messi a disposizione dalla medesima”, modalità, ad oggi, ancora inattuabile in quanto l’Amministrazione Finanziaria non si è ancora espressa in merito.
Dalla relazione illustrativa al suddetto decreto pare che dovranno essere comunicati i dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni/servizi ricevuti, l’aliquota, l’imponibile, l’imposta e l’ammontare totale.
Viene dunque meno l’obbligo per il cessionario/committente di emettere, in formato xml, l’autofattura e conseguentemente di versare l’Iva dovuta. L’Agenzia delle Entrate, ai fini del recupero dell’imposta, agisce ora direttamente nei confronti del cedente/prestatore.
Tuttavia a carico del cessionario/committente, in caso di mancata presentazione da parte di quest’ultimo della predetta segnalazione, ferma restando la responsabilità del cedente/prestatore, è prevista l’applicazione di un’autonoma sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro.
Favor rei per il nuovo regime sanzionatorio
Secondo l’articolo 5 del D.lgs 87/202 “Le disposizioni di cui agli articoli 2,3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”. Il legislatore ha dunque previsto l’irretroattività delle nuove sanzioni seppur più favorevoli al contribuente.
A tal proposito si segnala che la V Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 34909 depositata in data 30.12.2024, tra l’altro, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale in relazione alla prevista disapplicazione del cd. principio del favor rei, controversia già ampiamente dibattuta in passato per cui sarebbe auspicabile un intervento risolutivo da parte della Corte Costituzionale.