Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La legge non richiede l’elencazione puntale in statuto delle attività svolte dall’associazione.
L’art. 7 del d.lgs. 36/2021, a proposito di ciò che deve essere espressamente previsto nello statuto, alla lettera b) indica “l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”
La formulazione è dunque generica e richiede che principalmente il sodalizio sportivo si dedichi all’organizzazione e alla gestione di attività sportive dilettantistiche.
Benché la legge non richieda espressamente che le singole attività sportive siano dettagliatamente elencate nello statuto, buon senso vuole che non ci si possa limitare, all’interno dell’atto, a riportare solo una formula che ripeta il testo di legge (vale a dire solo la frase: “L’associazione ha per scopo in via stabile e principale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”).
Salvo indicazioni diverse da parte dell’organismo affiliante, può comunque essere più che sufficiente una clausola avente tenore simile alla seguente: L’associazione promuove in particolare, ma non in via esaustiva, le attività sportive afferenti alle discipline del … (inserendo qui tutte le discipline sportive svolte e che potenzialmente lo potranno essere). La formula può poi proseguire con un’indicazione simile a questa: “L’associazione promuove inoltre l’organizzazione, lo sviluppo e la diffusione di ogni altra attività sportiva dilettantistica, anche non specificamente descritta, considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Dipartimento dello Sport, e comunque riconosciuta a fini sportivi in base alle leggi vigenti.”
Come si può vedere, in tal modo si confeziona uno statuto riferito alla realtà dell’associazione, e nel contempo si lasciano spazi per poter praticare attività sportive al momento della redazione del medesimo non ancora attuali.
In chiusura, ancorché non richiesto nel quesito, vogliamo ricordare che l’occasione di adeguamento dello statuto alla riforma va colta anche con riferimento alle attività secondarie e strumentali (ex art. 9, D.lgs. n. 36/2021), che se non previste non potranno essere esercitate. Sul punto si veda anche il contributo di S. Andreani, Indicazione nello statuto delle attività secondarie e strumentali