Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
La lettura della norma data dal nostro gentile lettore pone il focus sull’inciso “quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali“, estendendolo a tutte le fattispecie elencate prima di esso.
In realtà l’interpretazione è più estesa: si ritiene infatti che il legislatore abbia inteso prevedere la tassazione con ritenuta alla fonte per i premi erogati ad atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo per
- o risultati ottenuti nelle competizioni sportive,
- o anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina
nelle manifestazioni nazionali o internazionali.
Ciò che deve essere premiato è quindi un risultato sportivo oggettivo e identificato, che per un atleta può quindi essere una vittoria o un piazzamento, ma anche la convocazione nella squadra nazionale.
Poi, solo l’applicazione pratica potrà meglio definire ulteriori dettagli; un esempio: ciò vale anche per performances individuali ottenute in competizioni ma che non costituiscono il risultato della competizione stessa? Es: il numero di punti segnati in gara, o un tempo o una distanza raggiunti in atletica, senza che ciò si sia tradotto in una vittoria o un piazzamento.
Due ultime precisazioni/osservazioni:
– la norma esclude espressamente i premi ai professionisti: in questo senso si esprime anche la risposta alla FAQ n. 17 pubblicata sul sito del Dipartimento dello Sport
– che una ritenuta a titolo di imposta del 20% (prevista – lo ricordiamo – sempre dallo stesso art. 36, co. 6-quater: “Le somme … sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600“) sia un “risparmio” rispetto a nessun prelievo fiscale e/o previdenziale fino alle soglie di legge, è ovviamente da valutare caso per caso.