Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

Il quesito posto dalla lettrice induce a compiere alcune riflessioni in merito alla possibilità (o meno) per i dipendenti pubblici di collaborare con i sodalizi sportivi dilettantistici.
La materia è regolata dall’art. 90 l. 289/02 che (al comma 23), statuisce “I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all’articolo 81, comma 1, letteram), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
La norma sembra chiara nell’ammettere, da un lato, la possibilità che i dipendenti pubblici collaborino con gli enti sportivi dilettantistici, e, dall’altro, nel delineare i requisiti affinché tali collaborazioni siano legittime.
Innanzi tutto, il dipendente pubblico deve limitarsi a prestare la propria collaborazione in orario extra lavorativo e senza pregiudizio per la propria attività professionale, dopo avere peraltro prontamente informatore il proprio datore di lavoro.
La collaborazione deve inoltre essere resa a titolo gratuito, non essendo possibile percepire alcuna retribuzione, ma esclusivamente un’indennità o rimborso di cui all’art. 67, 1° comma, lett. m T.U.I.R., anche laddove la collaborazione sia resa in ambito amministrativo gestionale.
Fatta questa doverosa premessa di ordine generale, è possibile rispondere al quesito posto dalla lettrice.
Se, in linea teorica, la collaborazione è possibile, devono tuttavia essere fatte alcune precisazioni.
Con riferimento all’affermazione – posta dalla lettrice – per cui il dipende pubblico intende prestare costantemente la propria opera nel settore amministrativo gestionale del sodalizio sportivo, non può non sottolinearsi la necessità di rispettare i limiti di cui alla norma sopra citata, con particolare riguardo alla necessità che la prestazione sia resa in orario extra lavorativo e senza pregiudizio della propria attività professionale.
Nonostante sia stata abrogata la previsione relativa alla gratuità delle cariche, è opportuno evitare il rischio di incorrere nella contestazione relativa alla distribuzione indiretta di utili, nonché di entrare in contrasto con la previsione di cui all’art. 90 l. 289/90 concernente l’obbligo imposto ai dipendenti pubblici di svolgere la propria attività gratuitamente. A tal fine, sembra utile inserire nello statuto la previsione secondo cui gli amministratori potranno percepire il rimborso delle spese sostenute (dietro presentazione della documentazione d’appoggio), nonché eventuali indennità o premi di cui all’art. 67, 1° comma lett. m, T.U.I.R.
L’erogazione legittima di tali somme presuppone il rispetto di alcuni requisiti, anche nel caso di collaborazioni amministrativo gestionali. In particolare, l’ente sportivo dilettantistico può erogare tali somme solo nel caso in cui sia iscritto al Registro CONI e svolga una delle attività sportive comprese nell’elenco redatto dal CONI, a far data dal 20/12/2016. Il percettore, d’altra parte, non deve svolgere la propria attività a titolo professionale (né come dipendente né come lavoratore libero professionista).
È evidente che laddove il percettore sia un dipendente pubblico sembra difficile individuare un rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo; è tuttavia necessario prestare la massima attenzione alle modalità con cui viene concretamente configurato il rapporto con il collaboratore per evitare spiacevoli contestazioni in caso di accertamenti. L’eventuale riqualificazione della collaborazione amministrativo gestionale in rapporto di lavoro si riflette inevitabilmente, in modo pregiudizievole, sull’attività professionale prevalente (nel caso di specie, di lavoratore alle dipendenze della pubblica amministrazione).
A tal fine, è necessario escludere la presenza di indici di professionalità nel rapporto di collaborazione sportiva, ovvero deve escludersi la eterodeterminazione di alcuni aspetti della prestazione, quali l’orario, il periodo delle ferie, il riposo settimanale. È altresì opportuno evitare che il compenso sia prestabilito in misura particolarmente elevata.
L’assenza degli indici di professionalità deve emergere chiaramente dalla lettera di incarico predisposta dal sodalizio sportivo (l’organo competente è perlopiù il Consiglio Direttivo, ma tale aspetto deve essere verificato nello statuto) e sottoscritta da entrambe le parti.
Una corretta gestione delle collaborazioni sportive sembra altresì suggerire l’opportunità che l’incarico sia deliberato dall’organo autorizzato da statuto a prendere simili decisioni e, ove si tratti del Consiglio Direttivo, il Consigliere interessato dovrebbe astenersi dal partecipare alla delibera con cui l’incarico gli è conferito. Sempre là dove la competenza alla gestione delle collaborazioni sia attribuita statutariamente al Consiglio Direttivo, sarebbe doveroso attribuire la delega a occuparsi dei rapporti con i collaboratori ad altro consigliere, privo di un rapporto di collaborazione per evitare sovrapposizione di ruoli, fonte di possibili (pericolosi) conflitti di interesse.