Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
(… segue quesito) Come noto, ad oggi, l’art. 4 c. 4 del d.p.r. 633/72 prevede l’esclusione da IVA dei corrispettivi relativi alle prestazioni “effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali”.
Lo statuto del CONI afferma che (Art. 1) “Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato “CONI”, ente pubblico non economico è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).”
La domanda quindi è:
È corretto estendere il concetto di enti che “fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale “a tutte le FSN/DSA, nonché alle associazioni di base a loro affiliate?
Se questa interpretazione è corretta ne consegue che i corrispettivi scambiati fra tutte le FSN/DSA, e le relative associazioni e società sportive dilettantistiche ad essi affiliate, siano decommercializzati.
Questo, in virtù dell’interpretazione per cui, essendo socie di un unico ente nazionale che le confedera (ovvero il CONI), si considera rispettato il dettato normativo di cui all’art. 4 c. 4 del Dpr 633/1972 (fino a quando non sarà abrogato), nonché l’art. 148 del DPR 917/86 e siano decommercializzati i corrispettivi scambiati fra ASD/SSD aderenti a FSN e DSA differenti.
Quindi nel nostro caso di specie:
- i corrispettivi afferenti il noleggio del campo da calcio (FIGC e FIR) sono decommercializzati;
- i corrispettivi per il noleggio della palestra tra le due ASD affiliate entrambe alla FIBA sono decommercializzati;
- i corrispettivi incassati per il noleggio della palestra ad associazione che fa danza ma è affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva nazionale diverso, sono commerciali.
Un ulteriore dubbio è in merito alla corretta interpretazione della frase “associazioni che svolgono la medesima attività”: si intende forse limitare alle stesse discipline o si intende genericamente “medesima attività” in senso di “attività sportive, oppure culturali, o ricreative, o sociali”?
In pratica, nel caso in cui l’associazione oggetto del quesito, noleggiasse la palestra ad una associazione affiliata UISP per lo svolgimento di una attività diversa dalla danza, come ad esempio, la pratica della pallavolo, è giusto ritenere decommercializzati i corrispettivi, in quanto prevale il concetto di “affiliati alla medesima organizzazione nazionale”, nulla rilevando la effettiva attività/disciplina sportiva praticata?
Cordiali saluti.
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Il corrispettivo erogato tra due Associazioni affiliate a diversi Eps/Federazioni/Dsa è da ritenersi imponibile; mentre se sono affiliate al medesimo Ente e svolgono la medesima disciplina sportiva (stessi scopi istituzionali), fino al 30 giugno 2023, è da ritenersi decommercializzata.
L’art. 148 c. 3 T.U.I.R recita:
Per le associazioni … sportive dilettantistiche, … non si considerano commerciali le attivita’ svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attivita’ e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, ….
La Circolare 18/E/2018, al punto 7.1, specifica che in primo luogo sono gli associati o soci a godere della normativa agevolativa ex art. 148 c. 3 del T.U.I.R. Tuttavia vi è un’apertura verso quelle figure che pur non risultando a libro soci sono tesserate dalle rispettive organizzazioni nazionali, quindi anche questi ultimi possono godere delle disposizioni agevolative sopra riportate.
Come affermato da Donato Foresta nell’approfondimento Le criticità della circolare dell’Agenzia Entrate 18/E/2018 – Spunti per un dialogo nuovo e aperto a soluzioni condivise – Parte Terza, la Circolare 18/E interpreta e limita il richiamo ai “tesserati dalle rispettiva organizzazioni nazionali” all’appartenenza alla medesima Federazione Sportiva o EPS o DSA a cui la a.s.d./s.s.d. risulta affiliata.
Quindi se i proventi per il medesimo servizio reso dalla a.s.d. in in relazione alle proprie attività istituzionali derivassero da tesserati appartenenti a una Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva o Disciplina Sportiva Associata “diversa” da quella cui la a.s.d./s.s.d. risulti affiliata, questi stessi proventi non potrebbero godere del beneficio della “decommercializzazione”.
Riprendendo l’esempio riportato nell’articolo sopra citato: se una a.s.d. di tennis eroga un corso di avviamento alla pratica del tennis a soggetti già tesserati presso la federazione tennis per il tramite di un’altra a.s.d., il relativo incasso è da considerarsi “decommercializzato”. Così non è se lo stesso corsista fosse un tesserato di un Ente di Promozione Sportiva per il tramite di un’altra a.s.d. pur avendo entrambe le a.s.d. come propria attività istituzionale la promozione della disciplina sportiva del tennis.
Per quanto riguarda il riferimento all’art. 4, comma 4 del d.p.r. 633/72, il decreto Milleproroghe ha portato al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore del nuovo regime IVA.
Qui si ricorda l’intervento della Direzione Regionale FVG con protocollo d’intesa con il Comitato regionale Coni del F.V.G., che in risposta al quesito n. 3 così recita:
Nel caso in esame occorre chiedersi, quindi, se la concessione della palestra/centro sportivo ad altra ASD (affiliata alla stessa Federazione) possa effettivamente considerarsi attività in diretta attuazione degli scopi istituzionali. In merito potranno assumere rilievo valutazioni di fatto (attività svolta, modalità di affitto/noleggio, entità del canone, etc) da farsi in relazione al caso concreto, dovendosi escludere la possibilità di sottrarre ad imposizione i compensi per prestazioni accessorie o collegate solo in via indiretta o eventuale agli scopi istituzionali.
Infine si fa presente che:
1. dal 17 agosto 2023 è in vigore la nuova esenzione IVA per le prestazioni di servizi rese da organismi senza scopo di lucro “alle persone che esercitano lo sport”. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la nozione di “persona” non si limita alle persone fisiche, ma ricomprende anche le “organizzazioni di persone”, quindi anche le a.s.d. Sotto questo aspetto, tuttavia, è necessario attendere un pronunciamento dell’Agenzia delle Entrate.
2. dal 01 luglio 2023, con l’entrata in vigore della riforma dello sport, l’art. 4 prevede che la decommercializzazione possa essere applicata “alle prestazioni effettuate in conformità alle finalità istituzionali”, mentre la gestione degli impianti sportivi è, ai sensi dell’art. 9, “attività diversa” e, in quanto tale, non rientra tra gli scopi istituzionali dell’ente. Ne consegue che l’affitto dei campi, dal 01/04/2023, a nostro avviso, va sempre assoggettato ad IVA, a meno che non sia fatturato non alla a.s.d. ma alla persona fisica che pratica lo sport.