Il quesito
Risposta di: Patrizia SIDERI

Il quesito del lettore offre lo spunto per tornare ad affrontare la distinzione tra attività commerciale connessa e non connessa agli scopi istituzionali, nuovo concetto introdotto dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/E/2018.
Si ricorda, che nel documento di prassi, l’AdE ha affermato che l’eventuale opzione per la L. 398/1991 – regime forfetario di determinazione del reddito e IVA – possa applicarsi esclusivamente per la prima tipologia di operazioni (quelle “connesse”), mentre alle “non connesse” andrebbe applicato il regime ordinario di determinazione del reddito (salvo eventuale opzione per il regime forfetario ex art. 145 T.U.I.R.) e di determinazione dell’IVA.
Ed è il medesimo documento di prassi che cita, quale esempio, il bar gestito da una a.s.d., distinguendo il locale interno alla struttura sportiva e aperto negli orari della stessa – caso citato dal lettore – rispetto a un bar esterno alla struttura, gestito con orari non collegati allo svolgimento dell’attività sportiva: nel caso in esame si tratta di attività commerciale connessa agli scopi istituizionali e potrà essere applicato il regime ex l. 398/1991.
A questo, punto, per poter rispondere al lettore circa l’obbligo di adozione dei corrispettivi telematici a decorrere dal 2020, occorrerebbe sapere se sia stata fatta l’opzione per la l. 398/1991:
– in caso affermativo, l’a.s.d. dovrebbe essere esonerata dall’obbligo dei corrispettivi telematici;
– in caso negativo, l’a.s.d. ne sarà invece assoggettata.
La differenziazione deriva dallo specifico esonero dalla certificazione dei corrispettivi a favore dei soggetti che abbiano optato per il regime ex l. 398/1991.
Al riguardo si ritiene che l’esonero sia comunque applicabile ai soggetti che abbiano optato per il regime ex l. 398/1991, in ragione degli esoneri previsti dall’art. 2 di tale legge, oltre che dal già citato art. 2 del d.p.r. 696/1996, che prevede, alla lettera hh) “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398…”
Inoltre:
– l’esonero a favore dei soggetti in 398 è stato inizialmente confermato dal d.m. 10/05/2019 per il periodo 1 luglio / 31 dicembre 2019, per tutti i soggetti di cui all’articolo 2 d.p.r. 696/1996;
– e da ultimo, con d.m. 24/12/2019, pubblicato in G.U. il 31/12/2019, le parole “fino al 31 dicembre 2019” sono state sostituite con “in fase di prima applicazione“.