Il quesito
Risposta di: Claudio BOGGIAN
Il socio/volontario di una APS non può chiedere la cessazione dell’iscrizione dal registro dei volontari per poter svolgere una prestazione onerosa a favore dell’APS stessa e successivamente richiedere l’iscrizione nel medesimo registro, in quanto questo comportamento dimostra il fine di lucro: non corrispondente alle caratteristiche definite nel Codice del Terzo Settore al Titolo III rubricato “Del volontario e del volontariato”.
Detta disciplina all’art. 17, 2° comma, definisce il “volontario” come una persona fisica che spontaneamente decide di mettere a disposizione delle comunità beneficiarie il proprio tempo e le proprie capacità, gratuitamente e solo per fini di solidarietà.
Il medesimo articolo, al 5° comma, vieta al volontario, sia esso occasionale o meno, di poter svolgere attività retribuite a favore dell’ente a cui è associato. Tale incompatibilità è giustificata dal fatto che un soggetto, per poter essere definito volontario, non deve avere interesse economico nei confronti dell’ente per il mezzo del quale opera e quest’ultimo non può imporgli obblighi che non corrispondono alla sua volontà.
Quanto indicato trova conferma in una risposta a richiesta di chiarimenti del MLPS del 27/02/2020 n. 2088, di cui riportiamo questo stralcio:
Da ultimo, è stata prospettata la possibilità di leggere la norma sull’incompatibilità (di cui all’articolo 17, comma 5 del codice), tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione limitata al solo volontario non occasionale (iscritto nell’apposito registro da tenersi da parte dell’ETS), consentendo in tal modo ai lavoratori dell’ETS di svolgere spontaneamente l’attività di volontariato presso il medesimo ETS in via occasionale e comunque avente un oggetto diverso dalla prestazione lavorativa. Preliminarmente, si riporta il testo della disposizione in esame:
«La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria».
Sul tema questa Direzione ha già avuto modo di pronunciarsi in altre occasioni, evidenziando come la disposizione abbia una portata ampia e generalizzata, riferibile, da un lato a ”qualsiasi rapporto di lavoro” e, dall’altro, facendo riferimento al volontario sic et simpliciter, non introduce alcuna distinzione tra volontario stabile e volontario occasionale, come viene fatto in altra parte del medesimo articolo (comma 1), a proposito dell’obbligo di registrazione, limitato alla prima categoria di volontari. La prescrizione della suddetta incompatibilità, da rapportarsi al più ampio inquadramento fornito dai precedenti commi 2 e 3 del medesimo articolo 17, intende valorizzare la libera scelta del volontario, che esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria o da condizionamenti di alcun tipo. Al contempo, essa intende assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell’azione volontaria, come definita nei sopra richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 17.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.