Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
Non si ravvisano disposizioni che impediscano a un componente del Consiglio Direttivo, a un socio o anche a un tesserato di mettere temporaneamente a disposizione dell’ASD somme di denaro per far fronte a esigenze di liquidità, con successiva restituzione dell’importo.
L’operazione, tuttavia, deve essere correttamente qualificata e documentata. Non si tratta infatti di una generica “anticipazione”, bensì di un finanziamento (o prestito) infruttifero effettuato a favore dell’associazione, dal quale deriva un corrispondente debito dell’ente nei confronti del finanziatore.
Pur non essendo espressamente prescritta dalla legge, è opportuno che il Consiglio Direttivo deliberi l’accettazione del finanziamento, precisandone almeno:
- il soggetto finanziatore;
- l’importo;
- la natura infruttifera del finanziamento, salvo diverso accordo;
- le modalità di restituzione.
La delibera costituisce un utile elemento probatorio circa la natura dell’operazione e consente una corretta rappresentazione contabile.
È inoltre consigliabile che anche la movimentazione bancaria sia coerente con la qualificazione giuridica del rapporto. Nella causale del bonifico potranno quindi essere utilizzate espressioni quali “finanziamento infruttifero all’ASD” oppure “prestito infruttifero temporaneo all’ASD”, evitando causali generiche che potrebbero rendere meno agevole la ricostruzione dell’operazione in sede di controllo.
La successiva restituzione dovrà trovare riscontro nella contabilità dell’associazione ed essere effettuata mediante idonea movimentazione bancaria con causale coerente (ad esempio: “restituzione finanziamento infruttifero del …”). Questo passaggio è particolarmente delicato ed è necessario per evitare un’eventuale contestazione di distribuzione indiretta di utili nella fase di restituzione.
Per la fattispecie opposta – della possibilità che sia la ASD a concedere un prestito al Presidente – si v. S. Andreani, Prestito dell’ASD al Presidente: un’operazione a rischio; in tale ipotesi il finanziamento è stato ritenuto particolarmente critico in quanto privo di utilità per l’associazione e potenzialmente suscettibile di essere qualificato come distribuzione indiretta di utili. Tale orientamento non appare invece estensibile al caso qui prospettato del finanziamento effettuato a favore dell’associazione.

