Il quesito
Risposta di: Fabio ROMEI

Il vostro riferimento alle opere di “urbanizzazione secondaria” ci porta in primo luogo a dover chiarire che sono opere di urbanizzazione le strutture e i servizi necessari per rendere fruibile un nuovo insediamento abitativo o produttivo.
Esse si dividono in:
- opere di urbanizzazione primaria;
- opere di urbanizzazione secondaria.
Le opere di urbanizzazione primaria comprendono tutte le infrastrutture necessarie per rendere possibile l’uso degli edifici. A titolo esemplificativo, includono le strade residenziali, la pubblica illuminazione e le fognature.
Le opere di urbanizzazione secondaria riguardano tutte quelle attrezzature di carattere locale che rendono l’insediamento fruibile per gli abitanti in relazione alla loro vita di relazione.
Contrariamente alle opere di urbanizzazione primaria, che devono necessariamente essere di proprietà pubblica, le opere di urbanizzazione secondaria possono constare sia di opere di proprietà pubblica, sia di opere di pubblica utilità di proprietà privata.
Rientrano in questa categoria, come indicato dall’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971, alla lettera f), gli “impianti sportivi di quartiere”.
Per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 4 della citata Legge n. 847/1964 il legislatore ha riconosciuto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Con la risoluzione 157/E/2001, a seguito di un interpello presentato da una società che aveva in animo di realizzare, mediante finanza di progetto, la ristrutturazione di un impianto sportivo esistente e la costruzione di una piscina scoperta adiacente, di proprietà di un Comune, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quali sono i criteri discriminanti per il riconoscimento dell’IVA agevolata alle opere di urbanizzazione.
Ai fini della qualificazione quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che gli immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Tali opere sono, quindi, identificate come quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.
Infatti, la norma tende ad agevolare con un’aliquota IVA ridotta (10 per cento) le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), siano indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, inoltre, che il termine “quartiere”, riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi non può intendersi restrittivamente in senso letterale, ma va interpretato in senso logico-evolutivo, tenendo conto della attuale realtà urbanistica.
Pertanto le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate “di quartiere” non soltanto nel caso che siano destinate a essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato; ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri.
Affinché possa ritenersi agevolabile la realizzazione di un “impianto sportivo di quartiere”, è necessario che questo impianto
“sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, dipendenti comunali o simili … nel caso in esame l’impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata, inoltre riguardo il possibile svolgimento di una attività agonistica come chiarito nella risoluzione ministeriale n. 361922 del 4 novembre 1986 è sufficiente che tale attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale”.
Nella risoluzione n. 560371 del 27.02.1991 il Ministero delle Finanze ha negato l’agevolazione sul presupposto che la piscina, oggetto del quesito, fosse destinata essenzialmente ai dipendenti del Ministero della difesa e che solo “accessoriamente la piscina viene utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico”.
La R.M. n. 363969 del 4.11.1986 nega l’agevolazione “in quanto vi ostano sia motivi soggettivi – è proprietà di una società privata – sia oggettivi – è destinato ad essere utilizzato da una determinata categoria di soggetti”.
In pratica, per l’applicazione dell’aliquota agevolata, risulta in ogni caso necessario che l’impianto sia destinato a un uso pubblico, ovverosia sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato a essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, ovvero i dipendenti comunali o simili (R.M. 3.10.1985 n.399623).
In conclusione, nel caso da voi prospettato, in cui la costruzione di una nuova sede per le attività sportive e didattiche, magazzini e zona ristoro e i pontili per ormeggio imbarcazioni sia riservata ai soli soci (e che quindi non sia possibile per coloro che non appartengono alla compagine sociale utilizzare tali strutture anche dietro pagamento di un corrispettivo) si ritiene che non sia possibile avvalersi della norma agevolativa dell’Iva al 10%.