Il quesito
Risposta di: Redazione Fiscosport
L’art. 2, co. 2, della legge n. 398 del 1991 stabilisce che “Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d’imposta hanno superato il limite di lire 360 milioni, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato”.
Nel caso in esame, pertanto – poiché non si procede come nel regime forfetario o in altri regimi agevolati per cui si esce dal regime dall’esercizio successivo – la società è uscita in agosto, cioè nel mese successivo a quello del supero.
La fuoriuscita dal regime 398 è automatica, e non sono necessari adempimenti particolari o comunicazioni.
Quanto alle conseguenze dalla decadenza dal regime 398 in caso di superamento del limite di proventi commerciali di euro 400.000 possiamo fare riferimento alla Circolare A.d.E. 18/E del 2018, che al punto 3.4 dispone che
il venir meno durante il periodo d’imposta dei requisiti necessari per l’applicazione dei regimi agevolativi recati dalla legge n. 398 del 1991 determina l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello in cui sono cessati i menzionati requisiti.
Pertanto, qualora l’associazione o la società sportiva dilettantistica senza fini di lucro consegua nel periodo d’imposta proventi per l’esercizio di attività commerciali superiori a 400.000 euro, si determinano sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi, due distinti periodi soggetti a differenti regimi tributari:
1) dall’inizio del periodo d’imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l’IVA sarà applicata e gli adempimenti fiscali saranno posti in essere secondo il regime agevolativo recato dalla legge n. 398 del 1991;
2) dal mese successivo all’avvenuto superamento del predetto limite, fino alla fine del periodo d’imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell’imposta che ai fini degli adempimenti fiscali.
Usciamo infine dall’oggetto specifico della domanda per agganciarci all’accenno del gentile lettore al Modello EAS: ricordiamo che a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 120/2023 (c.d. correttivo bis), a partire dal 5 settembre 2023 gli enti sportivi dilettantistici iscritti al RAS non sono più tenuti alla trasmissione del modello EAS.