Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La risposta al quesito del gentile lettore è data dall’art. 33 del d.lgs. 36 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori, che non esclude i volontari dai destinatari della norma, e dove al comma 7 si afferma che
Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Questo obbligo era stato specificato anche con la circolare Circolare 3 aprile 2014 del Ministero Giustizia – Attuazione direttiva contro l’abuso sessuale sui minori – Nuovo obbligo per i datori di lavoro:
Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.
Il 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all’articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.) introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato di cui all’articolo 25 del richiamato T.U. al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600
La perplessità del lettore deriva dal fatto che prima della Riforma erano considerate escluse dall’applicazione della normativa in oggetto le a.s.d. e s.s.d. che si avvalevano di collaboratori sportivi inquadrati ex art. 67, d.p.r. 917/1986 poiché – non essendo considerati lavoratori in senso tecnico, mancava il presupposto della qualifica di “datori di lavoro”: oggi la qualificazione come “lavoratori” agli operatori in ambito sportivo rovescia questa prospettiva e rende applicabile la cosiddetta “legge antipedofilia” ai sodalizi sportivi che fanno attività con i minori, e anche quando si avvalgono di volontari.