Il quesito
Risposta di: Maurizio MOTTOLA

Si suppone, innanzitutto, che nel quesito si faccia riferimento a rimborsi da erogare nei confronti di membri del Direttivo per le prestazioni di carattere sportivo-tecnico-dirigenziale da costoro prestate e non in relazione alla carica direttiva assunta in seno all’a.s.d.
Occorre quindi una premessa di carattere generale, in merito alla corretta qualificazione giuridica dei compensi erogati dai sodalizi sportivi dilettantistici e al relativo trattamento fiscale agevolato, ai sensi degli artt. 67, co. 1, lett. m) e 69, co. 2, T.U.I.R.
Sia che si riferiscano a incarichi di promozione sportiva delle discipline istituzionali riconosciute, sia che si riferiscano a incarichi di collaborazione amministrativo-gestionale, tali compensi non devono essere assimilabili a redditi di lavoro subordinato o autonomo, ma devono essere qualificabili come “REDDITI DIVERSI”.
Le prestazioni fornite dagli “sportivi”, dai “tecnici”, in generale da coloro che partecipano direttamente all’attività sportiva o che ne consentono il regolare svolgimento, oppure dai collaboratori della segreteria, devono essere fornite in assenza di qualunque vincolo di subordinazione (formale e sostanziale) e fuori dall’ordinario svolgimento della libera professione abituale.
Solo nel rispetto di tali fondamentali e imprescindibili requisiti, i compensi in questione possono essere oggetto del trattamento fiscale di favore, ovvero della non imponibilità ai fini IRPEF entro la soglia pari a euro 10mila.
Stesso discorso si intende valido per i “rimborsi forfetari”, assimilabili ai compensi in senso stretto, non trattandosi di rimborsi analitici a fronte di spese documentate.
Fatta questa premessa, nulla osta alla corresponsione di compensi o rimborsi forfetari nei confronti dei membri del Direttivo, salvo che ciò (così come la corresponsione, in generale, di qualsiasi emolumento) non sia espressamente vietato dallo Statuto adottato dall’a.s.d.
Occorre però prestare particolare attenzione al rispetto del divieto assoluto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta, posto a carico dei sodalizi sportivi dilettantistici.
Al fine di superare la prova in caso di ispezioni e verifiche, sarebbe necessaria una delibera assembleare che autorizzi la corresponsione di emolumenti a favore dei membri del Direttivo. All’assemblea non sarebbe ammissibile il voto dei diretti interessati che, anzi, dovrebbero lasciare la seduta al momento del voto. Infine il compenso o il rimborso deliberato dovrebbe essere determinato in misura coerente e proporzionale al medesimo trattamento erogato nei confronti di altri collaboratori, o in linea con la prassi di settore.