Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS

La redazione degli statuti nel totale rispetto delle norme di legge è un requisito fondamentale per potere ottenere il riconoscimento dello status di ente sportivo dilettantistico, presupposto del godimento delle agevolazioni fiscali.
Una simile considerazione deve indurre a valutare con particolare cautela e attenzione le clausole contenute nel proprio statuto, entro il 30 giugno 2024, termine ultimo stabilito dal legislatore della riforma.
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 36/2021,
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Dalla lettura dei requisiti statutari si evince l’importanza (e la necessità) di specificare che l’oggetto sociale consista (ad eccezione degli Enti del Terzo settore, per espressa deroga stabilita dall’art. 7 comma 1 bis) nell’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
La ratio di una simile previsione può essere colta, se letta in combinato disposto con l’art. 9 del medesimo decreto (Attività secondarie e strumentali), che così recita
1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
La possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle istituzionali, si pensi alla gestione di punti ristoro, alla vendita di articoli sportivi, nonché ad attività promopubblicitarie e di sponsorizzazione è pertanto subordinata all’espressa previsione statutaria.
Una simile circostanza rende evidente la necessità dell’adeguamento dello statuto sul punto, imprescindibile per l’espletamento delle attività menzionate.
Oltre all’espressa previsione, è tuttavia necessario il carattere secondario e strumentale delle predette attività, nel rispetto del limite che sarà indicato con apposito decreto, ad eccezione dei proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive1
Se la prescrizione della lett. b doveva essere già prevista negli statuti, non altrettanto può dirsi con riguardo alla formulazione dell’art. 9, il cui contenuto rappresenta la vera novità.
La mancata adozione del decreto esplicativo non impedisce invero di riportare all’interno dello statuto la disposizione citata, facendo tuttavia attenzione a non superare, nella pratica, i limiti indicati per lo svolgimento delle attività secondarie, non appena sarà adottato il decreto, considerata la gravità delle conseguenze previste.2
Altra importante novità è rappresentata dalla disposizione di cui alla lett. D. Se, in passato, era imposta l’assenza assoluta dello scopo lucrativo, con l’entrata in vigore della riforma è possibile – ai sensi dell’art. 83- una distribuzione (parziale) degli utiliin misura non superiore al 50% degli utili prodotti – e comunque entro il limite massimo dell’interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato – da parte delle ssd a r.l. e per le società sportive cooperative.
Al riguardo, merita essere ricordato che una simile indicazione debba essere menzionata nello statuto solo se il sodalizio sia interessato ad attuarla, dopo avere attentamente valutato che la distribuibilità (parziale) degli utili si pone in contrasto con quanto previsto dall’art. 148 TUIR, comma 8, impedendo la decommercializzazione dei corrispettivi di soci e tesserati.
Un’ultima prescrizione, da recepire in ambito statutario, concerne il regime dell’incompatibilità per gli amministratori di sodalizi sportivi dilettantistici, estesa dall’art. 11, a “qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI”4
Con riguardo alla richiesta del lettore, relativa alla necessità (o meno) di citare – nel proprio statuto – la disciplina dei lavoratori, è necessario precisare che il predetto documento regola la vita interna dell’ente con particolare riguardo al rapporto fra gli associati.
Premesso ciò, deve essere recepita la previsione di cui all’art. 8 del d.lgs. 36/21 in tema di divieto di scopo di lucro secondo cui “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”.
Seppure non obbligatorio ex lege, potrebbe essere tuttavia importante stabilire la compatibilità (o meno) fra l’assunzione di una carica e lo svolgimento di attività lavorativa.
Da ultimo, non certo per importanza, merita ricordare che l’obbligo di conformare il proprio statuto alle clausole previste dalla riforma rappresenta una valida occasione per controllare se il predetto atto normativo risponda alle esigenze e alla realtà del sodalizio sportivo.
- Specificazione prevista dal comma 1-bis, secondo cui “I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1”. [↩]
- Ai sensi del comma «1-ter. Il mancato rispetto per due esercizi consecutivi dei criteri di cui al comma 1 comporta la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.» [↩]
- Art. 8. Assenza di fine di lucro
1 . Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis , è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
Se costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’ indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’ interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile.
Negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.
4-bis. Al fine di incoraggiare l’attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all’ottanta per cento per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L’efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea [↩] - Il tenore dell’art. 11 è il seguente “1. É fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”. [↩]