Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI
Fatturazione elettronica. Computo limite 25.000 euro
L’articolo 18 del d.l. 36/2022 (cd. decreto “PNRR-2”), ai commi 1 e 2, estende l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti che, sussistendone i presupposti, si avvalgono dei benefici della l. 398/1991 qualora nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi, ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno superiori ad € 25.000.
La suddetta disposizione sarà generalizzata a partire dal 1° gennaio 2024.
Pur in assenza di chiarimenti ufficiali si ritiene che la soglia dei 25.000 debba essere determinata, a differenza del limite di € 65.000 stabilito dall’art 1, comma 3, del d.lgs 127/2015, non più considerando il periodo d’imposta precedente, bensì l’anno precedente.
Di conseguenza il calcolo, anche nel caso di esercizio infrannuale (cd. “a cavallo”), deve basarsi sui dati dell’anno solare 2021.
Inoltre la novella introdotta dal d.l. 36 non fa più riferimento ai proventi derivanti dall’esercizio di attività commerciali, bensì a tutti i ricavi senza alcuna limitazione. Nella fattispecie, stante la mancanza di specifiche in merito da parte dell’Amministrazione Finanziaria, per prudenza, si consiglia di tenere conto anche dei cd. corrispettivi decommercializzati ex art 148, comma 3, del T.U.I.R. con esclusione, per le a.s.d., delle sole quote associative.
Invio corrispettivi telematici
Il 1° comma dell’articolo 2 del d.lgs 127/2015 ha previsto, inizialmente per alcuni, successivamente, dal 01.01.2020 in via generalizzata per tutti i soggetti passivi che effettuano operazioni ex art 22 d.p.r. 633/72, l’obbligo di memorizzare elettronicamente i dati dei corrispettivi giornalieri incassati.
In attuazione della prefata disposizione normativa è stato emanato il d.m. 10.05.2019 con cui, alla lettera a) del comma 1, in riferimento al periodo 01.07.2019 – 31.12.2019, sono state escluse dall’adempimento quelle operazioni per cui vigeva l’esonero dalla certificazione fiscale ex art. 2 d.p.r. 696/96. Pertanto l’esclusione riguardava quelle cessioni/prestazioni di servizio poste in essere da quei sodalizi sportivi dilettantistici che si avvalevano della l. 398/91.
Successivamente il d.m. 24.12.2019, pubblicato in G.U. il 31.12.2019, ha sostituito il termine indicato dal predetto decreto “fino al 31 dicembre 2019” con un periodo indefinito – “in fase di prima applicazione” – di cui non risulta esserci ancora alcuna evidenza. Di conseguenza la deroga si ritiene ancora oggi vigente.
Si evidenzia tuttavia che, vista la c.m. 18/E del 01.08.2018, in caso di corrispettivi derivanti da attività commerciali non connesse alle finalità istituzionali, per cui si sia ritenuto doveroso adottare il regime ordinario o quello forfettario previsto dall’art 145 del T.U.I.R., l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è già vigente dal 01.01.2020.
Si veda anche M. Mottola, Invio corrispettivi telematici delle s.s.d.; P. Sideri, Corrispettivi telematici per il bar di una a.s.d. (con l’aggiornamento al d.m. del 24/12/2019) e Corrispettivi telematici: i soggetti in “regime 398” sono esonerati?