Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO
Gli addetti alle pulizie non sono lavoratori sportivi perché non rientrano nelle figure tipiche (atleta, allenatore etc.) né tra gli altri tesserati che svolgano mansioni strettamente necessarie e funzionali all’attività sportiva secondo la previsione dell’art. 25 d.lgs. 36/21. Il correttivo bis (d.lgs. 120/23) per uniformare l’individuazione di tale categoria residuale dispone che l’elenco di mansioni dovrà essere approvato dall’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle figure previste dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche (e non quindi degli Enti di promozione sportiva, diversamente da quanto previsto nel testo previgente), comunicate al Dipartimento dello Sport tramite il Coni o il Cip entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Peraltro anche nel quadro previgente, gli addetti alle pulizie non potevano legittimamente essere remunerati con compenso sportivo dilettantistico di cui all’art. 67 co. 1 lett. m) T.U.I.R., ora abrogato. L’Agenzia delle Entrate era di recente intervenuta con la risposta a interpello n. 189/22, confermando che la disposizione agevolativa non fosse applicabile a custodi, giardinieri e addetti alle pulizie, perché non svolgono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, né attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza alle attività sportive dilettantistiche.
Le prestazioni di pulizia dei locali devono quindi inquadrarsi – oggi come in passato – secondo le regole di diritto comune: potranno essere appaltate a un impresa (lavoro autonomo) o rese da un lavoratore inquadrato come subordinato, full o part time.
Si potrà ricorrere anche alle prestazioni occasionali accessorie, c.d. PrestO, regolate dall’art. 54 bis del d.l. 50/17: l’istituto, che è andato a sostituire il sistema previgente dei c.d. voucher, si riferisce a prestazioni occasionali etero dirette che possono interessare anche i sodalizi sportivi proprio per l’inquadramento di quei lavoratori che svolgano mansioni non sportive e in assenza di autonomia, come ad esempio il manutentore, l’addetto alle pulizie, il factotum e simili. L’impiego delle prestazioni occasionali è ammesso al ricorrere di precise e condizioni sia per l’utilizzatore (a.s.d./s.s.d.) che per le somme erogabili e per l’ammontare delle ore di lavoro, che devono essere rigorosamente rispettate. L’utilizzatore (cioè la a.s.d./s.s.d. committente) deve avere meno di dieci dipendenti a tempo indeterminato; l’importo massimo erogabile è di euro 5.000 euro per ogni prestatore; il predetto limite si riduce a 2.500 euro per ogni prestatore in relazione al medesimo utilizzatore; il limite massimo complessivo per l’utilizzatore, in riferimento al numero totale dei prestatori è di euro 10.000. In definitiva ciascun lavoratore non potrà percepire più di 2.500 dallo stesso committente e il committente non potrà utilizzare prestatori occasionali, inquadrati come PrestO, per compensi complessivamente erogati a tale titolo superiori ad euro 10.000 (ad esempio non più di 4 prestatori per euro 2.500 ciascuno, ma 8 prestatori per euro 1.250 ciascuno). Tuttavia, ai fini del tetto di spesa per l’utilizzatore, sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, dai giovani con meno di 25 anni di età, dai disoccupati (art. 19 l.150/15), nonché dai percettori di varie prestazioni di sostegno del reddito. È fissato un compenso minimo di 9 euro l’ora e un numero massimo di durata della prestazione pari a 280 ore annuali. In caso di superamento della somma massima consentita a ciascun percipiente e/o del numero delle ore annuali il rapporto si trasforma in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il trattamento previdenziale delle PrestO pone interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata INPS (33%) e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (3,5%).
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupato.
Vi è obbligo di trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione una comunicazione preventiva del rapporto attraverso la piattaforma informatica o i contact center INPS.
L’utilizzatore non deve procedere alla compilazione della certificazione unica essendo l’onere a carico dell’INPS.
Si accede al servzio tramite PIN, Spid, Cie o CNS sul sito INPS www.inps.it