Il quesito
Risposta di: Biancamaria STIVANELLO

Il presupposto per poter applicare la disciplina del lavoro sportivo, regolata dal capo V del D.lgs. 36/21, è che il datore di lavoro o committente sia un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo come specificamente indicato all’art. 25, ferme le altre condizioni ovvero che si tratti di una prestazione sportiva nell’ambito di discipline riconosciute e che il lavoratore rientri tra le figure tipizzate dalla norma (l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara) o tra quelle approvate nel c.d. mansionario che individua le figure necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in base ai regolamenti tecnici delle singole discipline (si veda da ultimo, per il terzo elenco delle mansioni sportive, il d.p.c.m. 4.5.2025 e l’elenco aggiornato sul sito istituzionale del Dipartimento Sport Governo.
Dal lato datoriale l’art. 25 indica tra coloro che possono beneficiare di prestazioni di lavoro sportivo i soggetti dell’ordinamento sportivo iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ovvero non solo le a.s.d. e le s.s.d. ma anche gli enti del terzo settore iscritti al RAS.
La disposizione è coerente e allineata con una delle maggiori novità della riforma, introdotta con il primo correttivo, che all’art. 6 co.1 lett.c-bis enumera tra gli enti sportivi dilettantistici anche gli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e siano iscritti al RAS. Il raccordo tra le riforme comporta che per tali enti, ferma la prevalenza della disciplina del terzo settore, si applichino le disposizioni del D.lgs. 36/21 limitatamente all’attività sportiva esercitata e pertanto anche in relazione al rapporto di lavoro sportivo. Se ne trova conferma, peraltro, proprio nella disposizione in esame che include anche gli ETS sportivi dilettantistici tra i “datori di lavoro sportivi.”
Condizioni imprescindibili sono :
- l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche come attività di interesse generale (come previsto dall’art.5 lett.t) del D.lgs. 117/17), anche in via non principale attesa la deroga prevista per gli ETS dall’art.7 co.1-bis del D.lgs. 36/21;
- l’iscrizione al RUNTS per conseguire lo status di ETS;
- l’iscrizione al Ras per conseguire lo status di ente sportivo dilettantistico.
Pertanto, una fondazione che svolga attività sportiva dilettantistica potrà applicare la disciplina del lavoro sportivo, nel rispetto delle condizioni richieste dal D.lgs. 36/21, a condizione che sia iscritta al RUNTS e al RAS.
Fin qui tutto semplice.
In termini più operativi bisogna poi coordinare tale previsione con le carte federali.
Poiché tra le condizioni per l’iscrizione al RAS è richiesto di regola – e fatto salvo il caso di riconoscimento diretto da parte del Dipartimento per le attività che non rientrino in quelle svolte dagli organismi sportivi – di aver instaurato un valido rapporto di affiliazione con un organismo sportivo (FSN, DSA o EPS), come specificato dal Regolamento per il funzionamento del Registro all’art. 5 co.1, (ii) lett.b), sarà necessaria una verifica preliminare volta ad appurare se le carte federali dell’ente di riferimento siano “aggiornate” e prevedano o meno l’affiliazione per enti diversi dalle asd e ssd. Infatti, nonostante la riforma abbia introdotto in termini molto chiari tale possibilità – rendendo ammissibile l’iscrizione al RAS per gli enti del terzo settore – non tutti gli organismi affilianti sono allineati in tal senso, così da rendere concretamente attuabile la scelta della fondazione senza preclusioni.
Al riguardo, esaminando alcuni statuti e regolamenti federali, si evidenziano situazioni diversificate a seconda dell’organismo sportivo affiliante. Ad esempio, lo statuto FISR (che prevede gli enti sportivi dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto nell’art.6 del D.lgs. 36/21 e s.m.i.) consente all’evidenza di affiliare anche enti del terzo settore che svolgono attività sportiva dilettantistica senza fini di lucro e nel rispetto delle altre condizioni richieste dalla legge. Più dubbio invece lo statuto FIP (che contempla enti, genericamente denominati società sportive, costituiti nelle forme giuridiche consentite dalla legge). In altri casi invece, dove lo statuto federale si riferisce esclusivamente a a.s.d e s.s.d. (i.e. FIPAV), oppure a società e associazioni costituite ai sensi dell’art. 90 l.289/02 e smi (i.e. FITP, FISI, FIPE), oppure a società, associazioni e a specifiche tipologie di ETS (come ad esempio lo statuto FISO che indica espressamente le APS, associazioni di promozione sociale ma non altri ETS) o infine genericamente ad enti associativi (i.e. NOIG FIGC dove si specifica che con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l’attività sportiva del giuoco del calcio), può risultare ad oggi ancora inammissibile o comunque difficoltosa o non perseguibile l’affiliazione di una fondazione, ancorché iscritta al RUNTS, in quanto ente non annoverabile tra i soggetti previsti dal previgente art.90 L.289/02 e in ogni caso tra le forme giuridiche associative – fatta salva probabilmente l’ipotesi conosciuta nella prassi delle fondazioni di partecipazione o a c.d. struttura associativa, che richiederebbe caso per caso una valutazione della struttura e dell’ordinamento interno dell’ente da parte dell’organismo sportivo affiliante.
Sul fronte degli EPS – che peraltro rivestono quasi sempre anche la qualifica di ETS come reti Associative del terzo settore e/o di APS – è invece tendenzialmente ammessa l’affiliazione degli ETS in ogni forma giuridica, inclusa quindi anche la fondazione.
Quanto all’oggetto sociale, e allo specifico riferimento nel quesito all’attività di comitati organizzatori, si deve infine evidenziare, che nonostante per gli ETS sportivi dilettantistici il requisito dello svolgimento in via stabile e principale di attività sportiva dilettantistica non sia richiesto – potendo svolgere una o più attività di interesse generale in conformità al Codice del Terzo Settore – entrambe le riforme si riferiscono testualmente all’”organizzazione” e “gestione” di attività sportive dilettantistiche, con una sostanziale integrazione rispetto al contesto previgente in cui ai sensi dell’art. 90 della l.289/02 poteva essere sufficiente la mera organizzazione di attività sportive dilettantistica: si ritiene al riguardo che la previsione specifica della gestione presupponga che l’ente sportivo non si limiti ad organizzare eventi o manifestazioni (per conto di altri o destinati ad altri soggetti come nel caso del comitato organizzatore) ma debba anche gestire e condurre in proprio l’attività sportiva dilettantistica, svolgendo con propri tesserati attività sportive, didattiche e formative nell’ambito di quelle organizzate o autorizzate dall’organismo affiliante e che garantiscono il rispetto del requisito dell’effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica come richiesto dall’art.10 del D. lgs. 36/21 e dal regolamento di funzionamento del RAS.
Riepilogando, in sintesi, anche una fondazione potrà legittimamente inquadrare i collaboratori con contratti di lavoro sportivo purché nel rispetto delle seguenti condizioni.
La fondazione dovrà:
- svolgere come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (anche in via non prevalente rispetto ad altre attività di interesse generale) e non limitarsi alle attività di “comitato organizzatore”;
- recepire nello statuto redatto in conformità alla forma giuridica assunta le disposizioni rilevanti ai fini della qualifica di ente sportivo dilettantistico, come ad esempio l’accettazione dei principi dell’ordinamento sportivo o il regime di incompatibilità delle cariche (tenendo conto che le disposizioni del capo I del D.lgs. 36/21 si applicano agli ETS in quanto compatibili);
- perfezionare l’iscrizione al RUNTS;
- affiliarsi ad un organismo sportivo (FSN,DSA,EPS) che consenta secondo le proprie regole statutarie di instaurare un valido rapporto di affiliazione anche alla fondazione e ottenere quindi il riconoscimento a fini sportivi;
- perfezionare l’iscrizione al RAS;
- instaurare rapporti di lavoro sportivo nel rispetto delle condizioni previste dal capo V del D.lgs. 36/21 tenendo conto che si tratta di disciplina speciale e che per tutto quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni comuni sul lavoro nell’impresa;
- in particolare i rapporti di lavoro sportivo si potranno instaurare esclusivamente con lavoratori che svolgono prestazioni sportive o mansioni necessarie che rientrano tra le figure previste dall’art.25 o approvate nel mansionario e non per altri compiti o in relazione ad altre figure, escluse dalla categoria;
- andranno osservati, per tutti i rapporti di lavoro instaurati con la fondazione, inclusi i rapporti di lavoro sportivo, i principi dettati dal Codice del terzo settore in materia di lavoro: il diritto dei lavoratori subordinati e autonomi al trattamento economico e normativo non inferiore a quello stabilito dai CCNL stipulati delle organizzazioni comparativamente più rappresentative e, per i lavoratori subordinati, il divieto di sperequazione salariale (art.16 D.lgs. 117/17);
- in relazione a tutti i rapporti di lavoro, nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione comunque denominati, stabilito sia per gli ETS (art.8 D.lgs. 117/17), sia per gli enti sportivi dilettantistici (art.8 D.lgs. 36/21), non corrispondere compensi e retribuzioni superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL stipulati delle organizzazioni comparativamente più rappresentative, fatte salve comprovate e motivate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale.