Il quesito
Risposta di: Barbara AGOSTINIS
Il quesito del gentile lettore ha ad oggetto, nel complesso, la questione delle iscrizioni al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (d’ora in poi RAS).
Le modalità di funzionamento di tale strumento e i relativi obblighi di iscrizione sono disciplinati dalla legge (il riferimento è al decreto legislativo n. 39/21), in combinato disposto con le disposizioni di cui al Regolamento “disciplina sulla tenuta, conservazione e gestione del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”.
I dubbi del lettore possono trovare risposta nell’ambito dell’allegato 1 del Regolamento (p. 9), dove si legge (alla lettera D, tesserati), che per ogni a.s.d./s.s.d. è previsto il caricamento di tutti i tesserati.
Per ogni tesserato devono essere indicati i seguenti dati:
- D1 Anagrafica tesserato: CF, nome, cognome;
D2 Organismo affiliante: Codice numerico organismo affiliante; - D3 Codice tessera: alfanumerico;
- D4 Data emissione tesseramento: gg/mm/aaaa;
- D5 Data scadenza tesseramento: gg/mm/aaaa;
- D6 Tipo tessera: Atleta agonista, Atleta praticante, Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara”, specificando che “per i soggetti per i quali è previsto il tesseramento individuale, l’invio dei relativi dati è di competenza degli organismi affilianti”.
La circostanza per cui il Registro abbia la funzione principale di certificare la natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle società e associazioni sportive evidenzia chiaramente che una simile funzione presuppone il collegamento con gli istituti del mondo sportivo, nel caso concreto il riferimento è al tesseramento. Sul registro devono, in definitiva, essere caricati tutti i dati relativi ai soggetti tesserati, in quanto tali, indipendentemente dalla percezione di somme di denaro o altri emolumenti.
Con riguardo alla richiesta specifica, pertanto, i dati sopra menzionati delle atlete under 12, regolarmente tesserate all’organismo di riferimento, devono essere caricati nel RAS a prescindere dalla gratuità (o meno) del rapporto. Alle stesse conclusioni può pervenirsi in merito agli istruttori.
Giova, tuttavia, porre attenzione sul fatto che, come indicato dalla norma, spetta all’organismo di affiliazione caricare sul RAS i dati obbligatori.
Da ultimo, non certo per importanza, la questione dei volontari.
Il registro dei volontari, se costituisce una buona prassi per la gestione dell’associazione sportiva dilettantistica, non rappresenta un obbligo di legge (a differenza di quanto avvenga per il terzo settore). Laddove il sodalizio si avvalga di volontari sportivi tesserati1, con una qualifica riconducibile a una di quelle indicate nell’ambito del regolamento sul funzionamento del registro, deve caricarne i dati sul RAS.
A diverse conclusioni si perviene, inevitabilmente, qualora si tratti di volontari non appartenenti al mondo sportivo, in quanto non tesserati (si pensi, ad esempio, al custode “volontario”), per i quali è escluso ogni obbligo di comunicazione.
Nonostante i volontari, come detto, possano essere tesserati (o meno), è opportuno riflettere sull’opportunità di tesserarli.
L’obbligo – previsto ex lege – di assicurare tali “collaboratori” per responsabilità civile può invero essere adempiuto anche attraverso il tesseramento laddove l’organismo di affiliazione preveda una modalità specifica per i volontari o, comunque, si tratti di tesseramento in grado di indennizzare le conseguenze derivanti da responsabilità civile.
Si consiglia, inoltre, di non trascurare l’importanza di assicurare tali soggetti anche per gli eventuali infortuni che potrebbero subire durante lo svolgimento dell’attività, seppure non si tratti di obbligo legale, in considerazione delle rilevanti responsabilità per i sodalizi, in caso di danni alla salute.
La circostanza per cui una simile tutela assicurativa deriva (inevitabilmente) dal tesseramento, induce a riflettere sull’opportunità di tesserare (anche) i volontari.
- L’art. 29, comma 4, del d. lgs. 36/41 enuncia espressamente: “per gli sportivi dilettanti, di cui all’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi oltre a quanto previsto all’articolo 29, comma 4”.
Per chiarezza espositiva, si riporta anche il testo del citato art. 51 della l. 289/02, che recita testualmente “A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva”. [↩]