Il quesito
Risposta di: Fabio ROMEI

L’entrata in vigore della nuova classificazione dei codici ATECO 2025, a partire dal 1° aprile 2025, interessa anche il comparto delle attività sportive.
Il lavoro degli operatori sportivi resta inquadrato all’interno della macrocategoria 85.5, ora ridenominata “Altri servizi di istruzione e formazione”.
Il precedente codice 85.51.00 – utilizzato fino ad oggi da istruttori sportivi e personal trainer – è stato suddiviso in sotto-voci più specifiche, tra cui:
• 85.51.01 – Insegnamento di pilates fornito da insegnanti e istruttori indipendenti
• 85.51.09 – Formazione sportiva e ricreativa n.c.a. (non classificata altrove)
Per i lavoratori sportivi titolari di partita Iva la scelta del codice ATECO deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta:
• Il codice 85.51.09 appare idoneo per chi opera come istruttore sportivo generico o collaboratore in ambito sportivo dilettantistico, non riconducibile a discipline come pilates o altre categorie specifiche.
In tal caso, le agevolazioni fiscali e contributive previste dalla Riforma dello Sport continuano ad applicarsi, poiché l’attività resta classificata nel perimetro delle professioni sportive.
• Il codice 85.51.01 è invece da utilizzare solo in presenza di un’attività qualificata e riconoscibile come pilates, svolta autonomamente da istruttori indipendenti.
In questo caso, non essendo la disciplina del pilates tra quelle specificatamente riconosciute dal Coni e dal Dipartimento per lo Sport, si ritiene che possano venir meno le agevolazioni introdotte dalla riforma dello sport con il D.lgs. 36/2022.
Si segnala, in chiusura, la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle entrate della recentissima risoluzione n. 24 dell’8 aprile 2025, con la quale vengono offerte alcune indicazioni generiche relative alla nuova classificazione ATECO 2025.