Il quesito
Risposta di: Giancarlo ROMITI

Per risolvere questi dubbi vengono di seguito analizzate anche alcune peculiarità dell’autodichiarazione sugli aiuti di Stato Covid-19 da presentare entro il 30.06.2022 *.
Il quadro normativo
In attuazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi da 13 a 17, del d.l. 41/2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con d.m. 11 dicembre 2021, al fine del monitoraggio e dell’eventuale restituzione degli importi in eccesso, ha definito modalità e termini di presentazione del modello di autodichiarazione degli aiuti di Stato riconosciuti ai sensi delle Sezioni 3.1 e 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C (2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.
A distinguere le due Sezioni sono i requisiti per l’ammissione, decisamente più stringenti per la 3.12 (copertura dei costi fissi, calo del fatturato ecc), nonché i seguenti massimali:
Sezione 3.1 del Temporary Framework
Aiuti ricevuti dal 19.03.2020 al 27.01.2021 – € 800.000 per impresa unica – € 120.000 per imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura – € 100.000 per imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021 – € 1.800.000 euro per impresa unica – € 270.000 per imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura – € 225.000 per imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Sezione 3.12 del Temporary Framework
Aiuti ricevuti dal 13.10.2020 al 27.01.2021. € 3.000.000 per impresa unica.
Aiuti ricevuti dal 28.01.2021 al 31.12.2021. € 10.000.000 per impresa unica.
Il modello di autodichiarazione
Con Provvedimento n. 143438 del 27.04.2022 l’Agenzia delle Entrate ha approvato, unitamente alle specifiche tecniche, il modello la cui presentazione, effettuata direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, deve avvenire, in via telematica, dal 28.04.2022 al 30.06.2022.
Con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-080305 si è evidenziato che l’istanza comprende ulteriori informazioni rispetto agli aiuti di Stato già indicati dai contribuenti ai righi RS401-RS402 del modello redditi 2021. Quindi anche tali aiuti, insieme a quelli eventualmente percepiti nel corso dell’anno d’imposta 2021, devono essere considerati nell’istanza oggetto del quesito. Tanto affinché l’Agenzia delle Entrate, entro il 31.12.2022, possa procedere alla corretta annotazione nel relativo Registro (RNA).
A tal proposito si evidenzia che, in riferimento agli aiuti elencati al quadro A, è possibile (facoltà) compilare i campi “Settore” e Codice attività”. In tal caso il contribuente sarà esonerato dalla compilazione del quadro RS del modello Redditi 2022. Al contrario la futura compilazione del quadro RS non pare dispensare dall’onere in scadenza al 30 giugno 2022.
L’autodichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici destinatari delle misure di aiuto ex articolo 1, comma 13, d.l. 41/2021 e richiamate all’art. 1 del DM 11 dicembre 2021. Tra questi, pur in assenza di una chiara presa di posizione da parte del nostro legislatore, si ritiene debbano essere annoverati anche quegli enti no profit titolari di partita Iva che, pur in assenza di un fine di lucro soggettivo, svolgendo comunque un’attività economica organizzata, secondo la Commissione europea (Raccomandazione n. 2003/361/CE) rientrano nella definizione di impresa.
Nell’ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia già stata resa (ad esempio per il riconoscimento del fondo perduto perequativo ex art. 1, cc da 16 a 27, d.l. 73/2021 o per il credito d’imposta sanificazione e acquisto dpi ex art. 125 d.l. 34/2020) la trasmissione non è obbligatoria, sempre che il contribuente non abbia fruito successivamente di ulteriori aiuti tra quelli indicati nel prefato articolo 1, comma 13, del DL 73/20212.
La verifica del rispetto dei massimali
Al fine di poter verificare il rispetto dei massimali le istruzioni ministeriali precisano che occorre tenere conto:
- delle misure fiscali elencate nella sezione I del quadro A dell’autodichiarazione;
- delle altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle suddette Sezioni 3.1 e 3.12 non espressamente elencate nella sezione I del modello e per le quali deve essere presa in considerazione la sezione II del quadro A “Altri aiuti”.
Quadro A. Per quanto riguarda la Sezione I si evidenzia che il campo “periodo ammissibile” (data inizio – data fine) deve essere compilato esclusivamente con riferimento ai punti E), F, G) e H della Sez. 3.12 del Temporary Framework al fine di valutare il requisito della “copertura dei costi fissi”. L’obbligo non riguarda quindi l’accesso agli aiuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, fattispecie quest’ultima che, considerate le soglie sopra evidenziate, dovrebbe coinvolgere la maggioranza dei contribuenti e, con tutta probabilità, la gran parte degli enti associativi.
In merito alla Sezione II la compilazione pare obbligatoria esclusivamente nel caso in cui si sia usufruito di agevolazioni che, seppur previste dalle norme indicate alla Sez I, non rientrano tra i vari articoli di legge ivi elencati. A titolo esemplificativo il contributo a fondo perduto per le attività chiuse (art. 2 del DL 73/2021), oppure le somme erogate a fondo perduto dal Dipartimento per lo sport ai sodalizi sportivi dilettantistici (art. 3 DL 137/2020 e art. 10 DL 73/2021), benefici entrambi non compresi nella prima sezione, ma per cui occorre barrare una delle due caselle presenti nel quadro “Altri aiuti” della seconda sezione .
Chi scrive ritiene che non debbano essere considerati quei contributi regionali, comunali, della CCIAA o delle Federazioni erogati al di fuori delle disposizioni normative indicate all’art 1, comma 13 e seguenti del d.l. 41/2021, così come richiamato dal d.m. 11 dicembre 2021.
Tuttavia, viste le contraddittorie istruzioni ministeriali – Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del rigo “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)” – sarebbe opportuno un intervento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Inoltre, considerato che l’articolo 1-bis del d.l. 73/2021 ha abrogato il comma 2 dell’articolo 10-bis del d.l. 137/2020, visti gli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate tramite FAQ in tema di dichiarazione dei redditi 2021, le somme erogate da altre amministrazioni, a titolo esemplificativo l’indennità di 600 euro pagata dall’INPS, o dalle casse di previdenza ai propri iscritti, non devono essere indicate nel prospetto aiuti di Stato “in quanto non siamo in presenza di aiuti fiscali automatici ai sensi dell’art. 10 del decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115”.
Tale assunto parrebbe confermare quanto sopra argomentato, ossia che gli importi corrisposti dalle regioni, dai comuni, dagli enti di previdenza ecc. non sono più subordinati al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.
Dalle suddette FAQ emerge inoltre che anche i finanziamenti “coperti” al 100% dal Fondo Centrale di Garanzia non devono essere indicati nel prospetto aiuti di Stato del modello redditi e pertanto non vanno presi in considerazione per la compilazione dell’istanza di cui ci si occupa.
Quadro C “Elenco dei Comuni”. Coloro che hanno beneficiato dell’agevolazione ai fini IMU, per ciascun Comune ove sono situati gli immobili interessati all’aiuto di Stato, occorre compilare l’apposito quadro C, che tuttavia non è sostitutivo della dichiarazione IMU, adempimento che rimane quindi dovuto.
Definizione avvisi bonari
L’autodichiarazione deve essere altresì presentata da quei contribuenti che, ricorrendone le condizioni previste normativamente, si avvalgono della misura prevista dall’art 5, commi da 1 a 9, del d.l. 41/2021. Trattasi della definizione dei cd. “avvisi bonari” emessi a seguito di liquidazione automatica (art 36-bis d.p.r. 600/73 e art 54-bis d.p.r. 633/72) dei modd. dichiarativi relativi ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
Sanzioni
L’omissione, o la non corretta compilazione, può comportare sanzioni di natura amministrativa (restituzione delle somme erogate?), nonché, trattandosi di dichiarazione rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, di natura penale. Anche in tal caso è auspicabile una precisazione.
- Aggiornamento: nei giorni successivi alla pubblicazione del presente contributo si sono levate da più parti richieste affinché il termine del 30 giugno venga spostato quantomeno al 31 ottobre. Malgrado un documento del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate del 6 giugno scorso non sembri dare margine a una proroga, in queste ultime ore l’ipotesi di un differimento del termine si sta facendo sempre più concreta.
Al momento dell’inserimento del nostro articolo nella Newsletter non vi è comunque ancora alcuna notizia ufficiale (agg: 9 giugno, ore 12.00)