Lo scopo di questo intervento è cercare di fare chiarezza sul tema, partendo quindi da un primo quesito.
1. La contabilità è un obbligo?
La risposta è, in alcuni casi, sicuramente sì e, per chiarire quali siano questi casi, dobbiamo fare due premesse.
La prima è che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta da entità costituite sotto diverse forme giuridiche:
- associazione non riconosciuta oppure associazione riconosciuta con personalità giuridica;
- società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) ovvero società cooperativa, senza scopo di lucro.
La seconda premessa è che le associazioni o società sportive possono svolgere:
- attività istituzionale;
- attività commerciale.
Fatte queste due premesse, possiamo affermare quanto segue.
• Le società di capitali e le società cooperative, in virtù della loro natura ed indipendentemente dal tipo di attività svolta, hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile: libro giornale, libro degli inventari e le altre scritture contabili richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa. Inoltre, sempre in virtù della loro natura, devono tenere tutte quelle scritture contabili che sono previste dalla normativa tributaria, quali ad esempio il registro dei beni ammortizzabili ed i registri IVA, come è disposto dagli articoli 14 e seguenti del D.P.R. 600/73. Quindi, le società sportive dilettantistiche di capitali o cooperative devono SEMPRE tenere la contabilità PER TUTTE LE ATTIVITA’ svolte.
• Le associazioni invece non hanno obblighi stabiliti dal codice civile ma, se esercitano anche un’attività commerciale, incontrano degli obblighi fissati dalle norme tributarie: infatti, l’articolo 144, comma 2, del TUIR le obbliga a tenere una contabilità separata per l’attività commerciale svolta. Per l’identificazione delle scritture da tenere, l’articolo 20 del D.P.R. 600/73 rimanda ai sopra citati articoli 14 e seguenti dello stesso decreto: libro giornale, libro degli inventari, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA e così via. Di conseguenza, le associazioni sportive dilettantistiche devono tenere la contabilità SOLTANTO PER L’ATTIVITA’ COMMERCIALE eventualmente svolta. . Ma bisogna anche aggiungere che, se l'associazione ha optato – esistendone le condizioni – per l'applicazione del regime forfetario di cui alla legge 398 del 1991, la contabilità si riduce a ben poca cosa e non impegna più di tanto: infatti, in tal caso, il registro di cui al DM 11 febbraio 1997 sostituisce tutte le scritture prescritte dal d.p.r. 600/1973.
Siamo dunque arrivati ad una prima conclusione che, però, avverto essere parziale e provvisoria; per arrivare alla conclusione definitiva, è necessario rispondere ad ulteriori domande.
2. La contabilità può essere un onere?
Non si intende qui dire che possa essere opportuno ed adeguato tenere la contabilità, anche in assenza di specifici obblighi, ma ci si chiede se la tenuta della contabilità possa configurarsi come un onere dal punto di vista giuridico: in diritto, infatti, esiste una distinzione tra obbligo ed onere.
Un “obbligo” consiste nel sacrificare un interesse proprio a vantaggio di un interesse altrui e si sostanzia in un comando che deve essere rispettato. Ad esempio, abbiamo appena visto che le società sportive dilettantistiche devono sempre tenere la contabilità; questo avviene perché, essendo società con personalità giuridica, rispondono delle proprie obbligazioni con il solo patrimonio netto e, perciò, esiste un interesse pubblico (beneficio altrui) a che tale patrimonio sia adeguatamente contabilizzato e rappresentato in bilancio. Di qui, l’obbligo delle scritture contabili (sacrificio proprio).
Un “onere”, invece, presuppone il sacrificio di un interesse proprio con l’obiettivo di soddisfare un altro interesse proprio. Facciamo un esempio con riferimento ad una norma che ancora non è in vigore ma che potrebbe esserlo in futuro: è contenuta in una proposta di legge, primo firmatario l’onorevole Fossati, che prevede una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di attività sportiva. L’articolo 2 della proposta prevede di “rendere meno gravosa la responsabilità dei presidenti per le obbligazioni sociali”, purché le associazioni “si conformino a specifici obblighi contabili” che, poi, sarebbero gli stessi previsti per le ONLUS dall’articolo 20-bis del D.P.R. 600/73: tenere scritture contabili cronologiche, sistematiche, compiute ed analitiche. Quindi, per soddisfare un interesse proprio (meno responsabilità per le obbligazioni sociali), si sacrifica un altro interesse proprio (non fare nulla o fare qualcosa di molto semplice) e si adotta una specifica contabilità.
Se queste sono le definizioni di obbligo ed onere, allora possiamo rispondere che, al di fuori della proposta di legge di cui si è appena riferito, difficilmente si trovano dei casi in cui la contabilità rappresenta un onere. Ci si imbatte spesso in normative speciali, per territorio o per settore, che condizionano l’erogazione di contributi o di liberalità alla redazione di un bilancio o rendiconto o, in ogni caso, di un documento riepilogativo annuale ma, appunto, di bilancio si parla e non di contabilità in senso stretto.
Altrettanto avviene in campo fiscale dove, ad esempio, l’articolo 148, comma 3, del T.U.I.R. subordina determinate agevolazioni all’inserimento di particolari clausole nello statuto, tra le quali clausole ritroviamo l’obbligo di redazione di un “rendiconto economico e finanziario”.
A questo punto, dunque, qualcuno potrebbe essere certo di non rientrare in nessun caso di tenuta obbligatoria della contabilità e di non praticare alcuna attività che gli possa far ipotizzare un onere di tenuta della contabilità stessa.
Ma, prima di concludere che non deve istituire alcun sistema contabile, dovrebbe porsi un’ultima domanda.
3. Se non esistono obblighi od oneri, a cosa serve la contabilità?
La risposta a questa domanda non è tanto di natura giuridica quanto, piuttosto, di carattere tecnico: la contabilità serve sicuramente a qualcosa, è certamente utile, anzi è una NECESSITA’ e, per dimostrare la fondatezza di questa affermazione, le argomentazioni non mancano.
Prima di tutto, è vero che l’attività sportiva dilettantistica può essere svolta da entità che non hanno natura di impresa commerciale, come le associazioni. Ed è anche vero che queste ultime possono limitarsi all’attività istituzionale oppure ad attività de-commercializzate, quali le prestazioni rivolte esclusivamente agli associati, anche se dietro pagamento di corrispettivi specifici. Ma tutto questo non toglie che si tratta pur sempre di un’ATTIVITA’ ECONOMICA che coinvolge compravendite di beni e di servizi, contratti, trasferimenti di denaro, costituzione di diritti e di obbligazioni, anche in assenza di uno scopo di lucro e di una qualsiasi organizzazione d’impresa. Tutto questo insieme di relazioni giuridiche e finanziarie deve necessariamente essere registrato in apposite scritture contabili, innanzitutto per una esigenza informativa di chi opera in nome e per conto dell’associazione. Qui non si tratta di rispettare degli obblighi ma di esercitare il semplice buon senso e, per questo, basta anche solo pensare ai propri affari di casa: forse qualcuno ritiene non necessario tenere i conti delle entrate e delle uscite mensili?
In secondo luogo, proprio perché i dirigenti delle associazioni maneggiano del denaro che non è loro ma appartiene a tutti gli associati ed in virtù della natura “democratica” delle associazioni sportive dilettantistiche prescritta dall’articolo 90 della legge 289/2002, esiste un obbligo di informazione sulla conduzione delle operazioni sociali, obbligo verso i soci e verso i terzi, che può essere soddisfatto solo con l’impianto di un sistema contabile adeguato alle dimensioni dell’associazione.
Infine, tutti sanno che esiste un obbligo di rendicontazione, cioè di redazione del bilancio, che è stabilito dalla legge.
- Per le associazioni riconosciute, dall’articolo 20 del codice civile.
- Per le associazioni non riconosciute, dall’articolo 90, comma 18, della legge 289/2002.
Per le società di capitali e le cooperative, poi, soccorrono le rispettive norme del codice civile ma è pleonastico sottolinearlo, perché già si è detto in precedenza che queste società sono obbligate alla tenuta della contabilità.
Quindi, anche le associazioni devono redigere un bilancio annuale, in qualunque modo denominato. Non solo: in taluni casi, devono anche redigere dei bilanci o rendiconti particolari come si verifica per le raccolte occasionali pubbliche di fondi o per il 5 per mille.
Ora, come ha capito anche il più svogliato degli studenti di ragioneria, un bilancio non nasce dal nulla ma rappresenta la sintesi delle registrazioni contabili effettuate nel corso di un determinato periodo; si tratta di tirare le somme, valutare gli importi così ottenuti e rappresentarli in un documento chiamato bilancio o rendiconto. Ma è evidente che, se non ci sono addendi, cioè se la contabilità non è stata tenuta, nessuna somma potrà mai essere tirata e nessun bilancio redatto.
La conclusione, quindi è che la contabilità va tenuta sempre e per tutte le operazioni compiute, che sia un obbligo o che non lo sia, perché essa rappresenta il necessario presupposto tecnico per la redazione del bilancio, quello sì assolutamente obbligatorio!
Poi si può discutere del tipo di contabilità da adottare e dei relativi criteri come anche si può discutere della forma del bilancio, argomenti da sviluppare magari in prossimi interventi, ma questo non influisce minimamente sulla conclusione cui siamo arrivati: CONTABILITA’ SEMPRE e PER TUTTE LE ATTIVITA’, anche per motivi di opportunità.
Se infatti, nonostante tutto, qualcuno non fosse ancora convinto della necessità di tenere delle scritture contabili, bisogna ricordare e sottolineare l'importanza delle stesse in sede di verifica fiscale. In quella occasione, la tenuta di una ordinata ancorché semplice contabilità costituisce il mezzo di prova più idoneo per ribattere ai rilievi formulati dai verificatori e vincere le presunzioni da loro avanzate, soprattutto se sono stati tenuti un registro di prima nota e/o un registro di cassa e banca, dai quali emergano in modo chiaro e preciso tutti i movimenti finanziari effettuati e le rispettive causali.
Inoltre, qualora si verificasse la decadenza, per qualsiasi motivo, dai benefici della legge 398 del 1991, la corretta tenuta della contabilità consente all'ente sportivo di poter essere tassato sulla base dei proventi e degli oneri che risultano dalla contabilità stessa e non attraverso una mera ricostruzione induttiva.