Premessa
L’iscrizione di associazioni e società sportive dilettantistiche nel Registro Coni, pone il problema della valenza dell’iscrizione stessa ai fini della fruizione delle agevolazioni a favore dello sport dilettantistico.
I problemi che attualmente si pongono all’interprete sono i seguenti:
1. se l’iscrizione sia costitutiva del carattere sportivo del sodalizio;
2. se l’iscrizione sia obbligatoria ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato;
3. se l’iscrizione ottenuta senza il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, sia opponibile all’Amministrazione Finanziaria;
4. se, in caso di mancata iscrizione nel Registro, ma in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, possa essere comunque applicato il regime fiscale agevolato.
1. Evoluzione normativa
· In base al Decreto Legislativo 242/1999 (art. 5, comma 5 lettera c), D.lgs. 23/07/1999, n. 242), il Consiglio Nazionale del CONI rilascia il riconoscimento ai fini sportivi, individuando pertanto il CONI quale unico organismo certificatore della natura sportiva di un sodalizio, ai fini dell’unicità dell’ordinamento sportivo.
Il Consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
…
c)delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell’eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina;
art. 5, comma 5, lettera c), D.lgs. 23/07/1999, n. 242
Tale competenza, in base allo statuto del Coni, può essere dallo stesso delegata alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva, che possono provvisoriamente riconoscere la natura sportiva dell’ente che viene affiliato; la certificazione definitiva, però, può essere rilasciata solo dal Coni.
· I commi 20, 21, 22, dell’articolo 90 della Legge 289/2002 – successivamente abrogati con D.L. 72/2004, convertito dalla L. 128/2004 – prevedevano l’istituzione del registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche, rimandando all’autonomia del Coni per l’individuazione delle modalità di funzionamento del registro stesso.
ART. 90
20. Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:
a)associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b)associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c)società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.
21. Le modalità di tenuta del registro di cui al comma 20, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l’eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, che è trasmessa al Ministero vigilante ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della 31 gennaio 1992, n. 138.
22. Per acceder ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono dimostrare l’avvenuta iscrizione nel registro di cui al comma 20.
art. 90, commi 20, 21,
L’abrogazione dei commi dal 20 al 22 dell’art. 90, della L. 289/2002, operata con la L. 128/2004), ha determinato un evidente vuoto normativo.
· L’articolo 7, comma 2, del D.L. 136/2004, convertito dalla L. 186/2004, ha ripristinato l’ordine: nel confermare che il Coni è l’unico soggetto certificatore dell’attività sportiva dilettantistica, dispone che per godere delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. 289/2002, è necessario che i sodalizi sportivi siano certificati dal Coni stesso.
La nuova disposizione, seppur prevedendo la trasmissione da parte del Coni all’Amministrazione Finanziaria dell’ “elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche”, nulla dice circa le modalità per l’ottenimento del riconoscimento e circa l’istituzione del registro.
Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
art.
· Il Coni, con propria delibera n. 1288 dell’11/11/2004, in via amministrativa, ha provveduto a fissare le modalità da seguire per ottenere il riconoscimento:
-viene istituito un nuovo Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche;
-alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica);
-il riconoscimento definitivo ai fini sportivi si ottiene mediante iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
delibera
1) Di modificare la deliberazione n° 1261 del 30 aprile 2004 approvando le norme per l’istituzione del Registro delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche nel nuovo testo che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale. Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero vigilante per la prescritta approvazione ai sensi dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 gennaio 1992, n° 138.
2) Di modificare le deliberazioni n° 1197 del 1 agosto 2001 e n° 1225 del 15 maggio 2002 nel senso che alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate riconosciute ed agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti è attribuita la delega del riconoscimento provvisorio ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche con relativa raccolta, verifica e conservazione della documentazione necessaria (atti costitutivi, statuti e relativi verbali di modifica) e che il riconoscimento definitivo ai fini sportivi delle stesse è collegato all’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui al precedente punto 1).
Delibera Coni n. 1288 del 11/11/2004
L’allegato alla delibera n. 1288/2004, indica le modalità di formazione e funzionamento del Registro.
NORME PER L’ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Articolo 1
Il CONI istituisce, in forma telematica, il Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di seguito denominato “Registro” allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi di cui all’articolo 5, comma 5 lettera c) del D.lgs. 23 luglio 1999, n° 242
2) Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale del CONI ed è oggetto di verifica annuale anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, dell’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186;
3) Il Registro è distinto in tre sezioni:
a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative
4) Il registro si articola in due parti:
a) una generale consultabile presso il Comitato Provinciale del CONI territorialmente competente o da chiunque si connetta al sito internet istituzionale e contenente: il numero di iscrizione (provvisorio e definitivo), la sezione di appartenenza, la denominazione completa dell’associazione o società sportiva dilettantistica, la città e la provincia della sede, l’indicazione della Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata e/o Ente di Promozione Sportiva a cui l’associazione/società è affiliata.
b) una analitica la cui consultazione sarà riservata ad utenti selezionati dotati di accesso riservato e contenente ulteriori informazioni circa l’associazione/società sportiva tra cui, a titolo di esempio non esaustivo, la data di sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto, i riferimenti identificativi dell’eventuale atto pubblico inclusi quelli relativi all’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche ovvero al Registro delle Imprese, codice fiscale e/o partita IVA dell’associazione/società, estremi identificativi della sede sociale ed indirizzo per la corrispondenza se diverso dalla sede, codice fiscale, indirizzo e recapiti telefonici del legale rappresentante ovvero del rappresentante di sezione in caso di polisportiva. Nella parte analitica si terrà traccia, inoltre, di tutte le modificazioni intervenute nella ragione sociale, negli amministratori, nei dati di affiliazione.
Articolo 2
1) L’iscrizione è contraddistinta da un numero generato automaticamente dal software di gestione composto da elementi alfanumerici indicanti la data della richiesta di iscrizione, il numero d’ordine, il codice di affiliazione alla FSN/DSA/EPS e lo stato della richiesta stessa (provvisoria o definitiva).
2) L’iscrizione al Registro ed il rinnovo annuale possono essere subordinati al versamento di una quota la cui entità e destinazione sono individuate con apposita determinazione del CONI.
(segue)
Articolo 3
1) Possono essere iscritte al Registro le associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgano attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, dal CONI e dalle Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate e/o Ente di Promozione Sportiva cui esse sono affiliate.
2) La richiesta di iscrizione al Registro è presentata utilizzando la modulistica disponibile sul web e presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento
3) La compilazione ed invio del modulo telematico determina l’iscrizione provvisoria. Il Comitato Provinciale CONI di riferimento provvede all’accertamento dell’identità del legale rappresentante dell’associazione/società richiedente nonché della sussistenza dei requisiti previsti.
4) La costituzione dell’associazione/società nonché il possesso dei requisiti indicati al comma 1, sono certificati da una dichiarazione che il legale rappresentante ovvero un suo delegato presenta al Comitato Provinciale CONI di riferimento, nelle forme previste dalle norme di legge vigenti. In caso di iscrizione via web, la validazione della stessa presso il Comitato Provinciale del CONI di riferimento deve avvenire entro cinque giorni dalla trasmissione del modulo via internet. Trascorso questo periodo la richiesta telematica si ritiene priva di qualsiasi effetto.
5) All’iscrizione definitiva nel Registro delle associazioni/società sportive dilettantistiche si dispone con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato.
6) Il CONI, attraverso gli uffici preposti, procede tramite verifica “campione”, al controllo della veridicità della dichiarazione di cui al precedente comma disponendo la revoca dell’iscrizione in caso di accertata non veridicità della stessa. Avverso il procedimento di revoca è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI da proporre entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Articolo 4
1) Le associazioni/società sportive iscritte al Registro comunicano con le stesse modalità previste all’articolo 3 tutte le modificazioni intervenute nei propri dati entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Articolo 5
1) Sono cancellate dal Registro, con provvedimento del Segretario Generale del CONI ovvero un suo delegato, le associazioni/società sportive che:
a) ne facciano espressa richiesta;
b) perdano i requisiti per l’iscrizione;
c) non comunichino le variazioni intervenute ai sensi del precedente articolo 4;
Articolo 6
1) In attesa della prima attuazione delle presenti norme, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 2, del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n° 186, all’Agenzia delle entrate è inviato l’elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, redatto sulla base dei dati forniti – per la stagione 2003/04 oppure anno sportivo 2004 – dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e/o dagli Enti di Promozione Sportiva, come da delibere del Consiglio Nazionale n° 1197/2001 e n° 1225/2002.
Allegato alla Delibera Coni n. 1288 del 11/11/2004
Ad oggi pertanto, è possibile delineare il seguente quadro riassuntivo:
a)è stabilito dalla legge (art. 7, comma 2, D.L. 136/2004, convertito dalla L. 186/2004) che il Coni è l’unico ente certificatore della effettiva attività sportiva svolta;
b)la medesima legge prevede che le agevolazioni fiscali previste dall’art. 90 della L. 289/2002 si applicano esclusivamente ai soggetti riconosciuti dal Coni;
c)la legge nulla stabilisce in merito alle modalità da seguire per l’ottenimento del riconoscimento;
d)il Registro del Coni viene istituito in via amministrativa con deliberazione del Coni (n. 1288 dell’11/11/2004).
2. Iscrizione al Registro: costitutiva del carattere sportivo del sodalizio?
Esistono due correnti di pensiero, circa la natura dell’iscrizione al Registro Coni da parte di un’associazione o società sportiva dilettantistica:
1)la prima, propende per l’efficacia costitutiva dell’iscrizione, ovvero che con l’inserimento nel Registro l’ente acquisisca a priori lo status “sportivo dilettantistico”;
2)la seconda, sostiene che l’iscrizione non sia costitutiva del carattere sportivo dilettantistico del sodalizio.
I sostenitori della prima tesi affermano che, in base alla Delibera Coni 1288/2004 (istitutiva del Registro), l’iscrizione rappresenti la prova dell’avvenuto riconoscimento ai fini sportivi.
Inoltre, poiché l’art. 7, comma 2, del D.L. 136/2004 stabilisce che il Coni è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche, verrebbe praticamente dato mandato al Coni medesimo di regolamentare in via amministrativa le modalità per attuare il riconoscimento.
I sostenitori della seconda tesi asseriscono che – con l’abrogazione dei commi 20, 21, 22, dell’art. 90, della L. 289/2002 – sia venuta meno, a livello di fonte primaria del diritto, l’istituzione del Registro e, di conseguenza, l’obbligatorietà dell’iscrizione, in quanto stabilita solo in via amministrativa dal Coni medesimo.
Secondo questa corrente di pensiero, la certificazione del Coni non rappresenterebbe la conditio sine qua non per assumere lo status di soggetto sportivo dilettantistico.
3. Iscrizione al Registro: obbligatoria per la fruizione delle agevolazioni fiscali?
3.1 – L’art. 90 L . 289/2002
L’iscrizione al Registro è da ritenersi indispensabile per la fruizione delle agevolazioni fiscali previste specificatamente per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni ed espressamente richiamate dall’art. 7, comma
1. …, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, …
art. 7, comma
Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono le disposizioni contemplate dall’art. 90:
–comma 1. estensione dell’applicazione delle norme di cui alla 398/1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche (o cooperative);
–comma 3. estensione alle collaborazioni amministrativo gestionali del trattamento tributario previsto dall’art. 67, lettera m) del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti); incremento a euro 7.500,00 del limite per l’esenzione ai fini IRPEF;
–comma 4. esonero dall’obbligo di operare la ritenuta del 4% sui contributi erogati alle associazioni e società sportive dilettantistiche per il Coni, le Federazioni e gli Enti di promozione sportiva;
–comma 5. fissazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi e variazioni di statuto e trasformazioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
–comma 7. estensione dell’esenzione da tasse di concessioni governative per le società e associazioni sportive dilettantistiche;
–comma 8. configurazione dei corrispettivi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche sino a € 200.000,00 quali spese di pubblicità per il soggetto erogante;
–comma 9. detraibilità delle erogazioni liberali fino a €
–comma 10. esclusione da IRAP dei compensi erogati ai sensi dell’art. 67 lettera m), del DPR 917/1986 (compensi erogati a favore degli sportivi dilettanti);
–comma 11. esclusione dell’applicazione delle disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche;
–comma 12. istituzione del Fondo di garanzia presso il credito sportivo.
Relativamente a tutte queste disposizioni, la legge richiede espressamente il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni (ovvero, l’iscrizione al Registro).