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    Home Scadenzario Le più importanti scadenze fiscali entro il 30 novembre 2017
    • Scadenzario

    Le più importanti scadenze fiscali entro il 30 novembre 2017

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    Segreteria Fiscosport
    Responsabile
    23 Novembre 2017
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      Di seguito gli adempimenti più importanti con scadenza entro il 30 novembre 2017. Altre scadenze sul sito dell'Agenzia delle Entrate: in particolare per le associazioni senza Partita IVA (categoria G) e per le associazioni con Partita IVA (categoria E).

      Entro il 30-11-2017:

      Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
      Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
      Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

      Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
      Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
      Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

      Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
      Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2017, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
      Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell'allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato "Modalità di trasmissione dati"

      Chi: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 31 ottobre 2017 avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
      Cosa: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 ottobre 2017, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
      Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

      Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2017 e dalla dichiarazione IRAP 2017, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
      Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'Irap dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
      Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

      Chi: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello REDDITI SC 2017 e dalla dichiarazione IRAP 2017, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
      Cosa: Versamento della 2° o unica rata dell'Ires dovuta a titolo di acconto per l'anno 2017
      Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

      Chi: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento)
      Cosa: Pagamento della terza rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 – per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
      Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione

      Chi: Contribuenti che hanno presentato domanda per la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) ma non hanno effettuato il pagamento del debito residuo dovuto entro le scadenze del 31 luglio 2017 e del 30 settembre 2017
      Cosa: Pagamento delle prime tre rate del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente delle riscossione – ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 – per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016
      Modalità: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella "dichiarazione di adesione"; b) mediante bollettini precompilati che l'agente delle riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del D.L. n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione

      Chi: Contribuenti che si sono avvalsi della definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate prevista dall'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
      Cosa: Pagamento della seconda rata, pari al 40% dell'importo netto dovuto sulle controversie tributarie per le quali ci si è avvalsi della definizione agevolata di cui all'art.11 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50
      Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

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