Entro il 6-07-2016:
Le scadenze dei versamenti da effettuare entro il giorno 6 luglio sono numerose e il presente elenco è da ritenersi esemplificativo: si raccomanda pertanto di controllare l'elenco completo sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Chi: Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, compresi quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelli che partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore
Cosa: – Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2015
– Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2015
– Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Chi: Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio esercenti attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano – ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR – a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenuti ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO SC 2016)
Cosa: – Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2015 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2016 – 16/06/2016
– Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione
– Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2015 e di primo acconto per l'anno 2016, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli studi di settore nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione Irap
Cosa: – Versamento dell'Ires relativa ai maggiori ricavi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
– Versamento dell'Irap relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
-Versamento dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione
– Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza alcuna maggiorazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Entro il 15-07-2016:
Chi: Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco che hanno optato per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398
Cosa: Dette associazioni devono annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente
Modalità: Annotazione nel registro approvato con D.M. 11 febbraio 1997 opportunamente integrato.