L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, si è espressa sull’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, co. 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, estendendolo a tutti gli enti senza scopo di lucro che fruiscono del regime agevolato.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, si è espressa sull’obbligo di tracciabilità previsto dall’articolo 25, co. 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, estendendolo a tutti gli enti senza scopo di lucro che fruiscono del regime agevolato.
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Il presente contributo si pone in continuità con l’articolo di Patrizia Sideri «La ripresa delle attività sportive: il promemoria 2026 per ASD e SSD»*, al fine di approfondire alcune tematiche da un punto di vista giuridico. Come già espresso in quel contributo, al momento della ripresa delle attività sportive è necessario prestare attenzione a taluni adempimenti, che, se trascurati, potrebbero presentare risvolti significativi in termini di responsabilità a carico dei sodalizi e/o dei dirigenti