Per la Sezione Lavoro (con la sentenza n. 3308/16 del 27/1/2017) non sono sufficienti l’iscrizione al Registro Coni e la pratica di attività sportiva dilettantistica ma è necessario anche l’ulteriore requisito rappresentato dalla natura non professionale dell’attività svolta dal collaboratore; esclusa l’agevolazione dell’art. 67 comma I lett. m) se le prestazioni sono abituali, rese con continuità e correlate al possesso di specifiche competenze tecniche.
Per la Sezione Lavoro (con la sentenza n. 3308/16 del 27/1/2017) non sono sufficienti l’iscrizione al Registro Coni e la pratica di attività sportiva dilettantistica ma è necessario anche l’ulteriore requisito rappresentato dalla natura non professionale dell’attività svolta dal collaboratore; esclusa l’agevolazione dell’art. 67 comma I lett. m) se le prestazioni sono abituali, rese con continuità e correlate al possesso di specifiche competenze tecniche.
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