Il 28 dicembre 2009 (essendo festivo il 27/12) è l’ultimo giorno previsto per effettuare il versamento per via telematica dell’acconto Iva 2009, ove dovuto. La base di riferimento per effettuare il calcolo sarà rappresentata dall’ultimo periodo di liquidazione del 2008, quindi il mese di dicembre per le società ed associazioni sportive che esercitano un’attività commerciale e che liquidano Iva con periodicità mensile, ed i mesi da ottobre a dicembre, per le società ed associazioni sportive che liquidano l’Iva trimestralmente.
L’obbligo in rassegna trova la sua originaria disciplina nell’art. 6 della legge n. 405 del 1990 e successive modificazioni. Il versamento dovrà essere effettuato, al verificarsi di certe condizioni, dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche che determinano l’Iva analiticamente. Invece il versamento non interessa le associazioni e le società senza scopo di lucro che si sono avvalse del regime forfetario previsto dalla legge n. 398/1991.
Il calcolo della somme dovute potrà essere effettuata utilizzando, a scelta della società o associazione, tre diversi metodi in considerazione della base utilizzata per effettuare il calcolo. Si tratta dei metodi storico, previsionale ed analitico.
Soggetti obbligati e soggetti esonerati
In linea di principio sono obbligate ad effettuare il versamento dell’acconto Iva le società e le associazioni sportive che, esercitando anche attività di tipo commerciale (ad esempio che gestiscono un bar) sono in possesso del numero di partita Iva. E’ dunque irrilevante la periodicità (mensile o trimestrale) concernente l’effettuazione delle liquidazioni del tributo.
Le cause che determinano l’esonero dall’obbligo di versamento dell’acconto possono riguardare la mancanza di uno dei parametri di riferimento per la determinazione dell’importo dovuto. In particolare potrebbe ad esempio mancare una posizione a debito nell’ultima liquidazione effettuata nel periodo di imposta 2008 o un presunto debito per l’ultima liquidazione relativa al periodo d’imposta 2009. Pertanto non devono effettuare i versamenti i seguenti soggetti:
§ le società o associazioni che hanno iniziato l’attività (commerciale) nel periodo di imposta 2009;
§ le società o associazioni che hanno cessato l‘attività nel corso del periodo di imposta 2009 entro il 30 novembre se mensili, ed entro il 30 settembre se trimestrali;
§ le società o associazioni che per il periodo di imposta 2008 hanno chiuso a credito la liquidazione di dicembre se mensili o la liquidazione annuale Iva se effettuano la liquidazione con periodicità trimestrale in base a specifica opzione;
§ le società o associazioni che hanno optato per il regime “speciale” Iva previsto dalla legge n. 398/1991;
Inoltre è stata prevista una soglia minima della somma dovuta che, ove non venga superata, fa venire meno l’obbligo di versare l’acconto. Tale condizione è correlata esclusivamente all’importo e trova applicazione indipendentemente dalla sussistenza delle altre cause di esclusione. In particolare l’acconto non è dovuto quando l’importo determinato con l’applicazione di uno dei tre metodi consentiti risulta inferiore a 103,29 euro.
SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE IN REGIME L. N. 398/1991
Le associazioni sportive dilettantistiche e le società senza scopo di lucro che hanno optato per il regime previsto dalla Legge n. 398/1991 sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del Decreto Iva (D.P.R. n. 633/1972). Conseguentemente:
§ non devono presentare la dichiarazione annuale IVA;
§ non devono presentare la comunicazione annuale Iva entro il 28 febbraio;
§ non devono versare l’acconto Iva entro il 27 dicembre di ogni anno.
Il metodo storico
Come già ricordato le società e le associazioni sportive potranno calcolare l’acconto Iva scegliendo indifferentemente uno dei tre diversi metodi previsti dal legislatore. Si tratta di quello storico, il previsionale e quello analitico. E’ essenziale, però, al fine di non subire l’irrogazione delle sanzioni per mancato versamento, che il contribuente versi almeno una somma pari alla minore determinata applicando ciascuno dei tre diversi metodi.
Il calcolo dell’acconto in base al metodo storico deve essere effettuato applicando l’88 per cento del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il corrispondente periodo (mensile o trimestrale) dell’anno precedente. Pertanto la base di calcolo “storica”che occorre prendere in considerazione ai fini del calcolo è parametrata all’Iva a debito risultante:
§ dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2008 per i contribuenti mensili;
§ dalla dichiarazione annuale Iva 2009 o dal Modello Unico 2009 per i contribuenti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrali a seguito dell’esercizio di opzione.
Al fine di determinare la base di calcolo dell’acconto dovuto deve essere preso in considerazione il risultato della liquidazione di dicembre 2008, ovvero il debito Iva risultante dalla dichiarazione annuale al lordo dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta
Le società sportive potrebbero incontrare maggiori difficoltà nell’effettuare il calcolo in caso di variazione della periodicità delle liquidazioni. Ad esempio una società potrebbe essere diventata mensile a seguito di revoca dell’opzione, ovvero perché ha superato il limite del volume d’affari che gli consentiva in precedenza di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale. Al contrario la medesima società potrebbe essere tenuta a liquidare l’Iva trimestralmente a seguito dell’esercizio dell’opzione. In questi casi la base di calcolo dell’acconto Iva deve essere determinata tenendo conto delle regole indicate qui di seguito:
§ se in precedenza la periodicità di liquidazione è stata trimestrale, la base di calcolo è pari ad un terzo dell’imposta versata in sede di dichiarazione annuale per i trimestrali su opzione;
§ se la periodicità è stata mensile, dall’ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell’anno.
Il metodo previsionale
In alternativa al metodo storico le società possono determinare l’acconto eventualmente dovuto sulla base del metodo previsionale. In buona sostanza si deve procedere ad effettuare la stima del debito Iva con riferimento alla liquidazione del mese di dicembre 2009 (soggetti mensili), ovvero del quarto trimestre del medesimo anno (soggetti trimestrali). In buona sostanza l’88 per cento dovrà essere applicato alla somma che la società (o associazione) ritiene di dover versare nell’ultima liquidazione periodica del 2009 per i mensili, ovvero in sede di dichiarazione annuale Iva 2010, per coloro che hanno versato l’Iva trimestralmente a seguito dell’esercizio di opzione. Deve però essere osservato che per la corretta applicazione del metodo previsionale è necessario escludere dalla base di calcolo l’eventuale eccedenza a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione, quindi dal mese o dal trimestre precedente.
L’applicazione del predetto metodo obbligherà le società sportive a tenere in considerazione tutte le modifiche normative intervenute di recente ed aventi efficacia a partire dal periodo di imposta 2009.
Il metodo analitico
La normativa ha previsto un ulteriore metodo per il calcolo dell’acconto Iva fondato, però, sulle operazioni effettivamente poste in essere fino alla data del 20 dicembre del 2009. In buona sostanza i soggetti interessati dovranno calcolare l’Iva effettivamente dovuta per il periodo 1° – 20 dicembre 2009 (contribuenti mensili), ovvero per il periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2009 (contribuenti trimestrali). Il calcolo deve essere effettuato tenendo in considerazione le operazioni registrate o soggette a registrazione nel predetto periodo di riferimento. L’importo così determinato deve essere versato integralmente.
Trattandosi di una vera e propria liquidazione periodica straordinaria dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo le eventuali note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia, come già spiegato a proposito del criterio cosiddetto previsionale non deve essere preso in considerazione l’eventuale imposta a credito riportata dal precedente periodo di liquidazione.
Modalità di versamento
L’acconto deve essere versato tramite modello F24 da presentare in banca, presso un ufficio postale, presso il concessionario della riscossione o online direttamente, ovvero tramite un intermediario abilitato.
I codici tributo da utilizzare sono il 6013 per i contribuenti mensili e il 6035 per i contribuenti trimestrali. La somma dovuta a titolo di acconto potrà essere compensata con eventuali crediti di imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali. I contribuenti dovranno però considerare il limite massimo previsto per le compensazioni pari a 516.456,90 euro. Inoltre deve essere ricordato che l’acconto non può essere rateizzato, ma deve essere versato in un’unica soluzione.
Mancato pagamento
In caso di omesso versamento dell’acconto Iva le sanzioni dovute sono determinate ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 471/1997. In particolare il predetto decreto prevede l’irrogazione di una sanzione pari al 30 per cento. Tuttavia è possibile regolarizzare spontaneamente le eventuali omissioni beneficiando del cosiddetto ravvedimento operoso.