Il c.d. Modello EAS, "Modello per comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli Enti associativi", è un documento introdotto al fine di acquisire informazioni di tipo fiscale relativamente a quegli enti che godono del benificio della decommercializzazione dei corrispettivi, in altre parole della non tassazione delle entrate costituite dai corrispettivi versati dai soci (artt. 148 T.U.I.R. e 4 d.p.r. n. 633/1972).
A regime va presentato entro 60 giorni dalla costituzione della a.s.d.: una volta inviato non è necessario ripresentarlo salvo che siano intervenute variazioni nei dati precedentemente comunicati.
In questo caso il termine di presentazione è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Quando si verifica l'ipotesi di ri-presentazione del Modello EAS, è necessario compilare tutti i campi, compresi quelli relativi ai dati che non hanno subito modifiche.
NON è necessario ripresentare il Modello EAS quando:
– sono cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa (e tali modifiche siano state già comunicate attraverso i quadri B (Soggetto d'imposta) e C (Rappresentante) dei modelli AA5/6 per i soggetti non titolari di partita Iva e AA7/10 per i soggetti titolari di partita Iva) oppure quando
– si sia verificata una variazione dei soli dati relativi agli importi (punti 20 e 21 della dichiarazione), oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33), oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31 della dichiarazione.
E' necessario ripresentare il Modello EAS:
– quando vi è stata la della perdita dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria. In questo caso il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”.
– quando nel corso dell'anno precedente vi sia stata una variazione di dati precedentemente comunicati: in questo caso il termine è il 31 marzo dell'anno successivo; il riferimento è all'anno solare (cioè al 2014) e vale a prescindere dal periodo di durata dell'esercizio sociale.
Al momento della presentazione, il Modello va compilato integralmente, inserendo anche i dati che non hanno subito modifiche.
Non tutte le variazioni intervenute nel 2014 comportano questo onere: gli enti sono esonerati dall'invio di un nuovo modello quando le variazioni interessano i seguenti punti:
- proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni / servizi;
- ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente;
- numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso;
- erogazioni liberali ricevute;
- contributi pubblici ricevuti;
- numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate
Inoltre, con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125/E, l’Agenzia delle Entrate, ha previsto altre due ipotesi di esonero dalla presentazione di un nuovo Modello EAS:
- in caso di variazione dei dati relativi all’ente, cioè dati anagrafici dell’ente non commerciale (Sede, P. IVA etc.), e
- in caso di variazioni dei dati relativi al Rappresentante legale, cioè variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
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Per una disamina più completa dell'istituto si invita a leggere l'approfondimento pubblicato in Newsletter n. 6/2013, dove, in particolare si fa riferimento anche all'istituto della remissione in bonis; vale ancor oggi quanto scritto allora: purtroppo ancora non sono giunti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate circa l'applicabilità della remissione anche per il caso di mancata presentazione del Modello EAS per intervenute variazioni, ancorchè l'opinione maggioritaria degli interpreti sia comunque in senso affermativo.