Scade giovedì 31 gennaio il termine di versamento del canone RAI dovuto anche dalle associazioni (categoria E) che detengono apparecchi televisivi o radio. Di seguito diamo conto degli importi e delle modalità di pagamento, e ricordiamo le categorie per le quali la tassa non è dovuta . * Francesca Scendoni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Porto San Giorgio (FM)
Scade giovedì 31 gennaio il termine di versamento del canone RAI dovuto anche dalle associazioni (categoria E) che detengono apparecchi televisivi o radio.
Per l’abbonamento annuale relativo alla televisione l’importo, comprensivo di IVA, è pari a € 203,70 mentre per la radio il costo è di € 29,94.
I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:
– presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
– tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
L’abbonamento speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.
In aggiunta al canone è da versare la Tassa di Concessione Governativa pari a € 4,13 per la TV e € 0.70 per gli apparecchi radio (ex art. 17 della Tabella del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641).
Questi dovranno essere versati tramite bollettino postale sul C/c n. 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma.
Si ricorda che alcune realtà associative beneficiano di agevolazioni:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art. 90, comma 7, della legge 289/2002) non sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa mentre
– i centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane sono esenti dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni (ex art. 92 legge 289/2002), purchè il rappresentante legale dell’associazione presenti richiesta di esenzione allo Sportello Abbonamento alla Televisione (S.A.T.) di Torino, Casella postale 22-10121 Torino, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (ossia atto costitutivo e statuto). * Francesca Scendoni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Porto San Giorgio (FM)
Per l’abbonamento annuale relativo alla televisione l’importo, comprensivo di IVA, è pari a € 203,70 mentre per la radio il costo è di € 29,94.
I versamenti di rinnovo dell’abbonamento speciale devono essere effettuati nei seguenti modi:
– presso qualsiasi Ufficio Postale sul bollettino di c/c postale 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale della RAI competente per territorio;
– tramite domiciliazione bancaria precedentemente disposta su moduli inviati dalla RAI (l’addebito del canone è previsto solo in forma annuale).
L’abbonamento speciale deve essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge (31 gennaio per il pagamento annuale; 31 gennaio e 31 luglio per i pagamenti semestrali; 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre per le rate trimestrali) e, in mancanza di regolare disdetta, è tacitamente rinnovato.
In aggiunta al canone è da versare la Tassa di Concessione Governativa pari a € 4,13 per la TV e € 0.70 per gli apparecchi radio (ex art. 17 della Tabella del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 641).
Questi dovranno essere versati tramite bollettino postale sul C/c n. 8003, intestato all’Ufficio del Registro di Roma.
Si ricorda che alcune realtà associative beneficiano di agevolazioni:
– le associazioni e società sportive dilettantistiche (ex art. 90, comma 7, della legge 289/2002) non sono tenute al versamento della tassa di concessione governativa mentre
– i centri sociali per anziani gestiti da ONLUS, da associazioni o enti di promozione sociale, da fondazioni o enti di patronato, da organizzazioni di volontariato nonché da altri soggetti, pubblici o privati, le cui finalità rientrino nei principi più generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, e in particolare siano volte alla socializzazione ed all’integrazione delle persone anziane sono esenti dal pagamento del canone annuo di abbonamento alle radiodiffusioni (ex art. 92 legge 289/2002), purchè il rappresentante legale dell’associazione presenti richiesta di esenzione allo Sportello Abbonamento alla Televisione (S.A.T.) di Torino, Casella postale 22-10121 Torino, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra (ossia atto costitutivo e statuto). * Francesca Scendoni, Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Porto San Giorgio (FM)