Già da tempo sono attivi sul sito dell'Agenzia delle Entrate i servizi on-line che permettono il controllo delle partite IVA comunitarie (c.d. VIES) e la verifica dell'esistenza e della corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto. Da ieri è disponibile un servizio similare anche per la verifica della validità di una partita Iva nazionale e di conoscere le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.
Già da tempo sono attivi sul sito dell’Agenzia delle Entrate i servizi on-line che permettono il controllo delle partite IVA comunitarie (c.d. VIES: Vat Information exchange system) e la verifica dell’esistenza e della corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto. Da ieri è disponibile un servizio similare anche per la verifica della validità di una partita Iva nazionale e di conoscere le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.
Per fare il controllo della partita Iva è sufficiente un “click” e ciascun contribuente può verificare l’esistenza e la correttezza di tutte le partite Iva nazionali attraverso una semplice operazione: alla pagina “Verifica della Partita Iva“, basta inserire il numero identificativo della partita Iva che si intende controllare e premere il pulsante “Invia”. Nel caso in cui questa sia correttamente registrata nell’Anagrafe Tributaria apparirà un messaggio di risposta che riporta:
• lo stato della partita Iva – attiva, sospesa o cessata • la denominazione o il cognome e nome del soggetto titolare • la data di inizio attività • le eventuali date di sospensione e cessazione
Il nuovo servizio è di libero accesso per tutti i contribuenti, e, come sottolinea il comunicato stampa della stessa Agenzia delle Entrate, l‘intento è quello di ridurre le frodi e facilitare le operazioni in ambito commerciale.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026