Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 12 dicembre 2007 pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all`art. 1284 del Codice Civile è fissata al 3 per cento in ragione d`anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008. notizia tratta dal circuito AteneoWeb - www.ateneoweb.it
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto del 12 dicembre 2007 pubblicato in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007, ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all`art. 1284 del Codice Civile è fissata al 3 per cento in ragione d`anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026