Ricordiamo che il modello EAS serve fondamentalmente a de-commercializzare i corrispettivi specifici (art. 148 T.U.I.R.), agevolazione che è destinata ad essere disapplicata per i soggetti che si iscriveranno al R.U.N.T.S. La lettera a) del comma 1, art. 89, D.Lgs. 117/2017 (CTS) prevede infatti che: “agli enti del Terzo settore di cui all’art. 79, comma 1, non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’art. 143, comma 3, l’art. 144, commi 2, 5 e 6 e gli art. 148 e 149 TUIR” e l’art. 94 del CTS stabilisce che: “agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo art. 30”.
Il mondo sportivo dilettantistico (che difficilmente troverà vantaggi all’iscrizione al nuovo registro del Terzo settore) già non era particolarmente affezionato alla scadenza del 31 marzo di ogni anno, in quanto il "modello light" (campi richiesti, oltre al riquadro dati identificati e legale rappresentante: 3,4,5,6,20,25,26) di norma non aveva dati facilmente variabili di anno in anno (la variazione del legale rappresentante viene comunicata con modello AA7/10 o AA5/6 e non con il modello EAS).
Vediamo ora quali dati si rende obbligatorio analizzare per capire se la nostra associazione ricade nell’obbligo di presentare il modello entro la fine di questo mese, ricordandosi che, quando è obbligatorio ripresentare il modello, questo deve essere compilato con tutti i dati richiesti, anche quelli che non sono variati.
Non tutti dati, infatti, comportano tale obbligo: “non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31. Occorre prestare attenzione alle variazioni dei punti 20 e 21 che non attengano ai meri importi, stesso dicasi per il punto 33 delle raccolte fondi.
Nel ricordare che il modello deve essere inviato con il canale telematico (Entratel o Fisconline), esiste da alcuni anni la possibilità di una “remissione in bonis” (art. 2, comma 1, D.L. 16/2012) per coloro che hanno omesso il modello originario sempreché la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche …”. Tale “sanatoria” è possibile se l’invio telematico del modello avviene “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, con contestuale versamento della sanzione di € 250,00 con modello F24, codice 8114 (art. 11, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997).