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    Home Le dichiarazioni LE SPECIFICHE ESENZIONI I.C.I. PER GLI ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI
    • Le dichiarazioni

    LE SPECIFICHE ESENZIONI I.C.I. PER GLI ENTI PRIVATI NON COMMERCIALI

    Rosanna D'Amore
    Responsabile
    10 Giugno 2007
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      Premessa. La disciplina dell’imposta comunale sugli immobili prevede alcune esenzioni, fra le quali una specifica a favore degli enti privati non commerciali che utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto, ancorché le dette attività abbiano natura commerciale, ma solo se esse sono non esercitate in via esclusivamente commerciale. Ai fini dell’agevolazione in commento, risulta necessario che si verifichino simultaneamente le seguenti condizioni: · l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale (requisito soggettivo); · l’immobile deve essere destinato ad attività specificamente individuate (requisito oggettivo). Solamente per il periodo di tempo nel corso del quale si verificano contemporaneamente tali situazioni, inoltre, l’Ici non risulta dovuta. Requisito di carattere soggettivo . L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente da enti non commerciali .

      L’ICI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

      Premessa.

      La disciplina dell’imposta comunale sugli immobili prevede alcune esenzioni, fra le quali una specifica a favore degli enti privati non commerciali che utilizzano immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose o di culto [1], ancorché le dette attività abbiano natura commerciale [2], ma solo se esse sono non esercitate in via esclusivamente commerciale [3].
      Ai fini dell’agevolazione in commento, risulta necessario che si verifichino simultaneamente le seguenti condizioni:
      · l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale (requisito soggettivo);
      · l’immobile deve essere destinato ad attività specificamente individuate (requisito oggettivo).
      Solamente per il periodo di tempo nel corso del quale si verificano contemporaneamente tali situazioni, inoltre, l’Ici non risulta dovuta.

      Requisito di carattere soggettivo.
      L’immobile deve essere utilizzato esclusivamente da enti non commerciali.
      Tali soggetti sono individuati così come definiti ai fini delle imposte sui redditi [4], per cui dall’agevolazione rimangono escluse le società, sia commerciali che cooperative, anche se aventi scopi che si concretizzano nelle attività individuate per fruire dell’esenzione [5].
      Va, poi, osservato che l’agevolazione spetta non in quanto l’immobile sia posseduto a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento da enti non commerciali, ma in quanto anche solo semplicemente utilizzato da tali soggetti, per cui non è necessario che l’ente non commerciale sia anche proprietario dell’immobile, ma è sufficiente che lo utilizzi, quale che sia il titolo in base al quale lo ha a disposizione, ad esempio locazione o comodato, come per altro confermato anche dall’Amministrazione finanziaria [6].
      A proposito di questa situazione, si può inoltre rilevare che il beneficiario dell’esenzione può non essere l’ente non commerciale, ma solo il soggetto titolare del diritto reale di godimento sull’immobile.

      Requisito di carattere oggettivo.
      La seconda condizione posta dalla norma è che l’immobile sia impiegato per lo svolgimento di attività specificamente individuate. L’elencazione delle attività agevolate è di carattere tassativo, come più volte ribadito dal Ministero delle finanze [7], per cui l’agevolazione non risulta suscettibile di alcuna estensione, nemmeno per analogia.
      Inoltre, non solo l’attività svolta nell’immobile deve essere conforme a quelle tassativamente elencate, ma deve anche essere esclusiva. Su questo aspetto l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria è molto rigido, fino a ritenere che se una parte dell’immobile è destinato anche semplicemente all’attività amministrativa dell’ente, l’esenzione venga a cadere [8].
      Appare evidente, infine, che il riferimento alle attività elencate riguardi solamente quelle che vengono svolte nell’immobile, non all’intera attività dell’ente. Pertanto, al di fuori dell’immobile agevolato l’ente potrà svolgere anche altre attività, senza che ciò comporti la perdita dell’esenzione Ici.

      Aspetti di carattere temporale.
      Sotto questo punto di vista va osservato che l’esenzione spetta solamente per il periodo di tempo nel corso del quale risultano soddisfatti i requisiti soggettivo ed oggettivo precedentemente illustrati. Di conseguenza, nel caso in cui tali condizioni risultino verificate solo per una parte dell’anno, l’imposta sarà dovuta per la parte rimanente, determinata applicando le normali regole Ici per i cambiamenti di destinazione dell’immobile che avvengano nel corso del periodo. In particolare, tenuto conto che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso nel corso dei quali si è verificato il presupposto di imposta, va ricordato che sono da considerare come mese intero i periodi pari ad almeno 15 giorni.
      Quanto agli adempimenti dichiarativi, qualora l’esenzione spetti per l’intero periodo dell’anno non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione, mentre se l’esenzione compete solamente per una parte dell’anno, in dichiarazione andrà compilato un unico rigo, indicando nell’apposita casella il numero di mesi per i quali spetta l’esenzione.

      Poteri discrezionali dei comuni.
      L’ente locale, nell’ambito della propria autonomia impositiva, gode di alcune possibilità che gli permettono di incidere sull’ammontare dell’Ici dovuta dagli enti non commerciali. Si tratta di facoltà che i singoli comuni possono decidere di esercitare o meno, ma nel caso lo facciano, ciò deve risultare da apposito regolamento deliberato dall’ente locale [9].
      Una prima disposizione di carattere generale, prevede che i singoli comuni, nella determinazione annuale delle aliquote Ici per gli immobili situati nel proprio territorio, possano deliberare una aliquota Ici agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti non lucrativi [10]. Si tratta di una agevolazione di carattere soggettivo le cui caratteristiche applicative non presentano limiti alla fantasia dei singoli enti locali.
      Un’altra possibilità, ancora con lo scopo di diminuire il carico impositivo per gli enti non lucrativi, è quella di deliberare a favore delle Onlus riduzioni o anche esenzioni dal pagamento di tributi locali, quindi anche con riferimento all’Ici, e dagli adempimenti connessi [11]. Come si può notare, anche tale disposizione, lasciando ampi margini di discrezionalità ai comuni, va oltre l’esenzione in commento, sia riguardo il requisito soggettivo che quello oggettivo.
      Infine, questa volta con lo scopo di restringere gli effetti all’agevolazione specificamente in esame, i comuni possono in primo luogo limitare l’esenzione ai soli fabbricati, con esclusone dunque dei terreni, ed in secondo luogo stabilire che tali fabbricati siano non solo utilizzati dall’ente non commerciale, ma anche posseduti a titolo di proprietà dall’ente utilizzatore [12]. Si tratta evidentemente di una disposizione con finalità antielusive, volta ad evitare la concessione fittizia di fabbricati ad enti non commerciali, ad esempio in comodato, al solo scopo di beneficiare dell’agevolazione in commento.

      Altre esenzioni di tipo oggettivo.
      Oltre all’agevolazione in esame, vi possono essere altri casi oggettivi di esenzione che, anche se non riferiti soggettivamente ad enti non commerciali, possono essere da essi sfruttati qualora si trovino nelle condizioni previste, e che in alcuni casi sono anche tipiche di tali enti. Ci si riferisce a:
      · fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 [13];
      · fabbricati destinati ad usi culturali [14], quali immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, qualora dall’utilizzazione dell’immobile non derivi all’ente alcun reddito [15];
      · fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze [16];
      · fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali previste dalla legge quadro per l’assistenza, l’integrazione ed i diritti delle persone handicappate [17], limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento di tali attività [18];
      · terreni agricoli ricadenti in aree montane appositamente delimitate [19].
      Va segnalato, infine, che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, l’imposta viene dimezzata [20].

      Valore imponibile per i fabbricati iscritti in catasto.
      La base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita catastale vigente alla data del 1^ gennaio dell’anno di imposizione (fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, valgono le rendite catastali in vigore per l’anno 1966 rivalutate del 5%), moltiplicata per un determinato coefficiente di capitalizzazione, diverso a seconda del gruppo di appartenenza dell’immobile .

      Gruppo catastale A, B, C, (esclusi A/10 e C/1) coefficiente di capitalizzazione pari a 100;
      Gruppo catastale D e A/10, coefficiente di capitalizzazione pari a 50;
      Gruppo catastale C/1, coefficiente di capitalizzazione pari a 34.

      Es. per immobile gruppo cat. D: rendita attribuita rivalutata del 5% X 50 = Valore imponibile

      Determinazione dell’imposta dovuta.
      L’Imposta dovuta è determinata moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota prevista dal Comune per l’anno interessato, rapportata ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.

      ICI = Base imponibile X aliquota X mesi di possesso X percentuale di possesso.

      E’ data la facoltà di corrispondere l’imposta:
      · in unica soluzione: entro il 16 giugno (* che è prorogato al 18 giugno ed è possibile effettuare il pagamento in F24 con le altre imposte che scaturiscono dal modello Unico 2007) – ovvero entro il 16 dicembre – solo se deliberato dal Comune.
      · In due soluzioni: prima rata in acconto, seconda rata a saldo. La prima rata è pari al 50% dell’imposta e deve essere versata entro il 16 giugno (*) di ogni anno (tale rata si calcola sulla base dell’aliquota e delle detrazioni e riduzioni dei dodici mesi dell’anno precedente). La seconda rata, da corrispondersi entro il 16 dicembre, è calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno in corso , con effettuazione dell’eventuale conguaglio su quanto versato con la prima rata.

      ——————————————————————————–
      [1] D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, c. 1, lett. i).
      [2] D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248/ 2005, agevolazione che, per effetto della Finanziaria 2006 decorre dal 3 dicembre 2005.
      [3] Art. 39, D.L. 223/2006.
      [4] D.P.R. 917/86, art73, c. lett. c).
      [5] Cfr. ris. min. 25 novembre 1994, n. 7/E.
      [6] Circ. min. 5 luglio 1993, n. 14; ris. min. 2 maggio 1994, n. 2/1032/G. In senso contrario va segnalata la decisione della comm. trib. I grado di Salerno, sez. I, 28 novembre 1994, n. 885, la cui erronea interpretazione appare, però, evidente.
      [7] Cfr. ris. min. 19 novembre 1993, n. 2/585/C; ris. min. 10 settembre 1996, n. 219/E; ris. min. 11 novembre 1996, n. 247/E.
      [8] Cfr. ris. min. 15 dicembre 1993, n. 2/315/C,; ris. min. 25 giugno 1994, n. 2/1242,; ris. min. 7 ottobre 1997, n. 201/E.
      [9] Cfr. d.lgs. 446/97, art. 52.
      [10]D.lgs. 504/92, art. 6, c. 2.
      [11] D.lgs. 460/97, art. 21.
      [12] D.lgs. 446/97, art. 59, c. 1, lett. c).
      [13] D.lgs. 504/92, art. 7, c. 1, lett. b).
      [14] D.lgs. 504/92, art. 7, c. 1, lett. c).
      [15] Cfr. d.P.R. 601/73, art. 5-bis, c. 1.
      [16] D.lgs. 504/92, art. 7, c. 1, lett. d). Per indicazioni sull’individuazione delle pertinenze, cfr. ris. min. 12 dicembre 1992, n. 9/1178.
      [17] L. 5 febbraio 1992, n. 104.
      [18] D.lgs. 504/92, art. 7, c. 1, lett. g). Con riferimento agli enti non commerciali tale fattispecie può sembrare una ripetizione della esenzione soggettiva loro spettante, ma va osservato che in questo caso non è richiesta la destinazione esclusiva ad attività assistenziali, per cui, anche se limitatamente a questo caso, viene superato tale limite.
      [19] D.lgs. 504/92, art. 7, c. 1, lett. h). L’elenco dei comuni i cui terreni agricoli sono esenti dall’Ici con riferimento alla presente fattispecie, è allegato alla circ. min. 14 giugno 1993, n. 9/249.
      [20] D.lgs. 504/92, art. 8, c. 1.

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