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Home Le dichiarazioni Le associazioni sportive alle prese con il modello 770/semplificato. PASSO PASSO...
  • Le dichiarazioni

Le associazioni sportive alle prese con il modello 770/semplificato. PASSO PASSO i quadri ed i prospetti che il Dirigente deve affrontare per il caso più semplice: compensi art. 25 legge 133/99 (ed eventuali compensi a

Redazione Fiscosport
20 Settembre 2007
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    IL FRONTESPIZIO DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO La compilazione del modello 770/2007 inizia dal frontespizio dove deve essere indicato: - il codice fiscale; - se trattasi di (eventuale) dichiarazione correttiva nei termini o integrativa; - i dati identificativi del sostituto d'imposta (cognome e nome ovvero ragione o denominazione sociale, codice fiscale, codice attività, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica); - gli altri soggetti (diversi dalle persone fisiche, tra cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche) devono indicare: la sede legale (e, se diverso, il domicilio fiscale), mese e anno di variazione (da riportare solo se, con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione, è variata la sede legale o il domicilio fiscale), nonchè i codici statistici che fanno riferimento allo stato (SA), alla natura giuridica (SB)  e alla situazione (SC), i cui codici sono facilmente reperibili nell'Appendice delle istruzioni ministeriali. Nella pagina successiva

    La scadenza del 1° ottobre 2007 (essendo festivo il 30 settembre) preoccupa non poco le società ed associazioni sportive dilettantistiche alle prese sia con la trasmissione telematica del modello UNICO 2007 ENC (o SC, per le società di capitali, semprechè con esercizio coincidente con l’anno solare o con esercizio 1/3/2006-28/2/2007) che con quella del modello 770 semplificato, che, come già chiarito dall’articolo a firma del Dott. Nicola Forte (newsletter settimanale Fiscosport n. 29/2007 del 13 settembre 2007), “deve essere presentato dai sostituti di imposta che hanno corrisposto, nel corso dell’anno 2006 (indipendentemente se con esercizio solare o “sfalsato” – ndr), somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte. In realtà l’affermazione non è del tutto corretta in quanto in alcuni casi particolari i sostituti di imposta potrebbero essere soggetti comunque all’obbligo di presentare il predetto modello anche se non hanno operato, al momento dell’erogazione dei compensi, alcuna ritenuta d’acconto. Si tratta del caso concernente il pagamento di compensi effettuato, ad esempio, in favore di sportivi dilettanti entro l’importo annuale di 7.500 euro. In questo caso i nominativi degli sportivi (atleti, allenatori, dirigenti, etc) che hanno percepito i compensi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Modello, anche se non hanno subito alcuna ritenuta d’acconto”.

    Il mio intervento odierno è rivolto ad accompagnare PASSO PASSO il Presidente o Dirigente dell’associazione sportiva dilettantistica che intende rispettare la scadenza di tale adempimento telematico (o comunque a predisporre tutta la documentazione necessaria per la successiva trasmissione telematica a cura di un intermediario abilitato: commercialista, consulente del lavoro, ecc.), invitando comunque in prima battuta a leggere l’interessante articolo del collega Forte (disponibile nella home page del sito www.fiscosport.it).

    IL FRONTESPIZIO DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO
    La compilazione del modello 770/2007 inizia dal frontespizio dove deve essere indicato:
    – il codice fiscale;
    – se trattasi di (eventuale) dichiarazione correttiva nei termini o integrativa;
    – i dati identificativi del sostituto d’imposta (cognome e nome ovvero ragione o denominazione sociale, codice fiscale, codice attività, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica);
    – gli altri soggetti (diversi dalle persone fisiche, tra cui le società ed associazioni sportive dilettantistiche) devono indicare: la sede legale (e, se diverso, il domicilio fiscale), mese e anno di variazione (da riportare solo se, con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione, è variata la sede legale o il domicilio fiscale), nonchè i codici statistici che fanno riferimento allo stato (SA), alla natura giuridica (SB)  e alla situazione (SC), i cui codici sono facilmente reperibili nell’Appendice delle istruzioni ministeriali.

    Nella pagina successiva, vanno indicati i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione (dati anagrafici completi, con indicazione della carica ricoperta: di norma, il codice 1: rappresentante legale).
    La dichiarazione modello 770 semplificato di norma viene inviata integralmente da un solo soggetto (specie nella casistica prospettata) ed in questo caso occorre indicare, in tale rigo, il numero di certificazioni di lavoro autonomo o redditi diversi e la barratura della casella ST (ed eventuale SX).
    Il campo “firma della dichiarazione” dovrà essere utilizzato per la sottoscrizione della dichiarazione, sia dal legale rappresentante che, se nominato, l’incaricato del controllo contabile (o il presidente dei revisori dei conti, se organo collegiale).
    Infine, dovrà essere indicato il codice fiscale dell’intermediario, con l’impegno alla trasmissione telematica della dichiarazione (con data dell’impegno e sottoscrizione).

    LE CERTIFICAZIONI DEI COMPENSI
    Coloro che non vi hanno provveduto entro la scadenza naturale del 15 marzo 2007 (riepilogo dei compensi anno solare 2006), sono invitati a voler provvedere ora per allora a predisporre la CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI, avvalendosi, se lo ritengono opportuno (essendo possibile una certificazione in forma libera) della modulistica disponibile sul sito internet www.fiscosport.it.
    Taluni eccepiranno che tale modello è ora obsoleto, essendo ormai tardiva la consegna o spedizione al percipiente, che avrebbe dovuto esserne in possesso per la predisposizione del modello UNICO/PF (che nel limite dei 7.500 euro, con facoltà di presentazione del modello 730, non era tenuto ad indicarne l’importo). Non è proprio così, in quanto la predisposizione di tale modulo è propedeutica alla compilazione del modello 770 semplificato, in quanto per i lavoratori autonomi (o redditi diversi) è richiesta la “comunicazione dati certificazioni”.

    LA COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI
    Nella comunicazione dei dati delle certificazioni di “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” del modello 770/2007 semplificato, le associazioni sportive dilettantistiche devono riportare i dati dei PERCIPIENTI (siano essi italiani o stranieri) a cui sono stati corrisposti, nel corso dell’anno solare 2006, redditi di lavoro autonomo (art. 53 Tuir) o REDDITI DIVERSI, tra cui quelli riferibili all’art. 67, c.1, lett. m) del Tuir (compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa, sia per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che per le attività amministrativo-gestionali rientranti nell’agevolazione – vedasi paragrafo successivo). Tali dati, da inserire nel modello 770 semplificato, altro non sono che quelli riportati nella predetta certificazione; da questo si evince l’importanza della CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI, rimarcata in precedenza.

    LE REGOLE DI COMPILAZIONE
    Le istruzioni ministeriali ricordano che “ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un SINGOLO PERCIPIENTE e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro posto nella parte in alto a sinistra”.
    Le caselle da 1 a 13 devono essere compilate riportando i DATI ANAGRAFICI del percipiente.
    La casella 10 “codice regione” è dedicata agli sportivi dilettanti potenzialmente soggetti all’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef (va indicato il codice regione del percipiente).

    Se il percipiente non è residente in Italia, devono essere utilizzate le caselle da 14 a 17, come segue:
    – la casella 14, con il codice di identificazione fiscale rilasciato dall’Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa del paese di residenza;
    – le caselle 15 e 16, con la località di residenza estera ed il relativo indirizzo;
    – la casella 17, con il codice dello stato estero di residenza (rilevabile dalla tabella SG).

    La casella 18 è, invece, dedicata alla CAUSALE del pagamento, dove nel caso delle associazioni sportive dilettantistiche andremo, prevalentemente, ad indicare il codice:
    – A, per le prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di un’arte o di una professione;
    – N, per i compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa (art. 25 legge 133/99 e succ. mod. e integr.), nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
    La casella 19 deve essere compilata solo per le causali G, H ed I.

    Nella casella 21 va indicato l’ammontare lordo corrisposto (con esclusione del 2% o 4% di contributo integrativo destinato alle casse professionali di previdenza), mentre nella casella 23 vanno indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla base imponibile su cui deve essere applicata la ritenuta (tra cui, nella fattispecie, le somme rientranti nella franchigia dei 7.500 euro degli sportivi dilettanti).

    La base imponibile, su cui va calcolata la ritenuta, va indicata nella casella 24, mentre la casella 25 è destinata alle ritenute a titolo d’acconto operate.
    Nella casella 26 va indicato l’importo delle ritenute a titolo d’imposta operate nell’anno 2006 e relative, nel caso delle associazioni e società sportive dilettantistiche, alle somme individuate con il codice N nel punto16 (importo superiore ai 7.500 euro, ma non a 28.158,28 euro).

    Anche le caselle 28 e 29 sono dedicate esclusivamente agli sportivi dilettanti e accolgono gli importi dell’addizionale regionale di compartecipazione all’Irpef (0,90% per tutto il territorio nazionale), trattenuta rispettivamente a titolo di acconto o a titolo d’imposta. 

    I PROSPETTI ST e SX
    Dopo la compilazione delle “comunicazioni dati certificazioni”, il Dirigente sportivo deve affrontare i contenuti dei prospetti ST e SX, i dati riepilogativi delle ritenute operate (ST) e delle compensazioni effettuate (SX). E’ possibile anche la trasmissione separata delle Comunicazioni (redditi di lavoro dipendente rispetto a quelli di lavoro autonomo), a condizione che in ciascun prospetto ST siano presenti i codici tributo coerenti con la natura della comunicazione (ma tralasciamo questo argomento di trattazione in quanto esula dalla casistica prospettata).

    Vediamo, invece, le varie caselle del prospetto ST (ovviamente tale prospetto non va compilato nel caso siano stati corrisposti solo compensi art. 25 legge 133/99 nel limite esente di 7.500 euro):
    – punto 1 – periodo di riferimento: indicare il mese e l’anno di corresponsione del compenso;
    – punto 2 – ritenute operate: indicare l’importo della ritenuta o dell’addizionale regionale;
    – punto 5 – importo versato: indicare l’importo effettivamente versato;
    – punto 6 – interessi versati: indicare l’importo degli interessi eventualmente versati (es. in caso di ritardo nel versamento della ritenuta o addizionale regionale). Non devono, invece, essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione;
    – punto 7 – barrare la casella, in caso di ravvedimento operoso;
    – punto 9 – codice tributo: indicare il codice della ritenuta (di norma, 1040) o dell’addizionale regionale (cod. 3802);
    – punto 11 – codice regione: già eventualmente indicato nella scheda “comunicazione dati certificazioni”, alla casella 10;
    – punto 12 – data di versamento: indicare la data risultante nel modello F24 di pagamento.

    Tralasciamo la trattazione del prospetto SX, di norma non utilizzato per la casistica in esame.

    LA TRASMISSIONE PUO’ ESSERE SOLO TELEMATICA
    Il modello 770 semplificato può essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 1° ottobre 2007, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 3-bis, del D.P.R. n. 322/1998 (modificato dall’art. 5 del D.P.R. n. 126/2003).

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