È pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2026 il decreto-legge n. 38/2026, Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, che all’art. 9 stabilisce:
“Sulle somme di cuiall’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti amanifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare e’ superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte“.
Di conseguenza:
- per il 2025 – e fino al 27 marzo 2026 – rimane l’obbligo di operare la ritenuta del 20%, su qualunque importo
- dal 28 marzo e fino al 31/12/2026, nel caso di corresponsione di premi, allo stesso percipiente, di importo complessivo fino a 300 euro, non è dovuto alcun prelievo; se viene superato il limite, la ritenuta deve essere operata sull’intero importo, compresi i 300 euro
- per il 2027 saremo daccapo …
Per una trattazione completa e dettagliata, dove si ripercorre la complessa vicenda dell’esenzione sui premi sportivi dilettantistici dal 2024 a oggi, si veda Premi sportivi dilettantistici: abrogata l’esenzione dei 300 euro







