A seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. 120/23 (correttivo-bis) in vigore dal 5 settembre scorso, infatti, è stata disposta l’esenzione INAIL per tutti i rapporti di lavoro sportivo instaurati nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Sul punto il novellato art. 34 co.3 del d.lgs. 36/21 non lascia dubbi di sorta stabilendo che:
Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi.
La modifica tiene conto delle osservazioni vincolanti che erano state formulate dalle commissioni parlamentari ed è pertanto rivolta a evitare la duplicazione di oneri assicurativi atteso che, stante l’obbligatorietà del tesseramento per la qualifica di lavoratore sportivo, è già attiva la tutela obbligatoria prevista dalla disposizione suindicata.
Recependo le condizioni indicate in sede parlamentare, il decreto correttivo ha previsto l’obbligatorietà dell’assicurazione INAIL esclusivamente per i lavoratori sportivi dipendenti (demandando a un decreto attuativo i criteri per la determinazione dei premi) e stabilito invece che per i co.co.co. rimanga obbligatoria esclusivamente la copertura infortunistica prevista dal tesseramento.
Al riguardo si evidenzia che il vademecum per la gestione dei lavoratori sportivi attraverso il RAS predisposto dal Dipartimento per lo Sport e pubblicato alla sezione guide utente nel sito del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche non è aggiornato sul punto. Pertanto tutte le indicazioni ivi contenute al paragrafo 3.3. recante “Assegnazione Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) INAIL” sono superate dalle intervenute modifiche del correttivo bis in quanto gli enti sportivi dilettantistici non hanno l’obbligo di iscrizione all’INAIL in relazione ai co.co.co. di lavoro sportivo. Il campo Pat Inail presente sulla sezione Rapporto nella procedura di comunicazione attivata sul registro, potrà quindi essere compilato con la sequenza “00000000” in tutti i casi in cui il datore di lavoro non abbia aperto la posizione Inail e non vi sia tenuto in quanto committente di contratti di co.co.co. sportiva.
Quanto al contenuto dell’assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti (tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici) l’art. 51 della l. 289/02 comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente. Con successivi decreti attuativi della Presidenza del Consiglio del 6.4.2008, del 3.11.2010 e, per i tesserati CIP ed enti riconosciuti, del 6.10.2011, sono state stabilite le modalità tecniche per l’iscrizione, la natura, l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi che devono essere rispettati nelle convenzioni che ciascun organismo affiliante stipula con la compagnia assicuratrice in favore dei propri tesserati.
Il rapporto contrattuale si configura come assicurazione “per conto di chi spetta” in quanto gli organismi affilianti – definiti soggetti obbligati o contraenti – sono tenuti alla stipula dell’assicurazione obbligatoria per conto e nell’interesse dei propri tesserati, definiti soggetti assicurati.
L’ambito di applicazione e l’ammontare delle prestazioni, così come le procedure, i termini e le modalità per la denuncia dell’infortunio andranno necessariamente verificati in relazione alle singole polizze di federazioni ed enti di promozione sportiva ma ci sembra utile richiamare le prescrizioni e i principi dettati dalla normativa di attuazione, cui si devono attenere le condizioni contrattuali, al fine di delineare un quadro comune di riferimento delle tutele antinfortunistiche riservate ai tesserati e quindi anche ai lavoratori sportivi titolari di co.co.co..
In sintesi, in base alle previsioni del decreto 6.10.2011, ricordiamo che l’assicurazione:
- riguarda gli infortuni occorsi ai tesserati durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell’espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell’ambito dell’organizzazione sportiva dei soggetti obbligati;
- opera solo per tesseramenti aventi data certa (secondo le previsioni delle polizze e le modalità di tesseramento dell’organismo affiliante) antecedenti all’infortunio;
- opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi dei soggetti obbligati, purché definiti in data certa antecedente all’evento che ha generato l’infortunio;
- è estesa agli infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purché questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dall’organizzazione sportiva, anche per il tramite dei suoi organismi periferici e delle associazioni affiliate, del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell’ammissione dell’infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità, la veridicità della dichiarazione resa;
- è estesa anche al rischio in itinere in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività sportive o proprie del tecnico o del dirigente, esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento, a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato alle attività ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa;
- non opera per gli infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci o da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; per l’assunzione di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell’ordinamento statale o dell’ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti; per eventi determinati da un’azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall’ordinamento statale o dall’ordinamento sportivo oltre che per ulteriori ipotesi di esclusione espressamente previste dalle singole polizze stipulate attivate dagli organismi afiflianti, che vanno quindi attentamente verificate.
Quanto alle prestazioni, ricordiamo che l’assicurazione obbligatoria prevede l’indennizzo per lesioni corporali che siano conseguenza diretta, esclusiva e provata dell’infortunio subito in occasione delle attività indicate e che producano la morte o l’invalidità permanente del tesserato entro due anni dall’infortunio nella seguente misura (limite minimo che le polizze non possono derogare):
- un capitale non inferiore a 80.000 euro in caso di morte;
- un indennizzo di 800 euro a punto in caso di invalidità permanente, applicando la tabella lesioni allegata al decreto.
Si aggiunga inoltre che le polizze attivate dagli organismi affilianti possono prevedere – e di regola la prevedono – una franchigia per l’invalidità permanente purché in misura inferiore al 10%. È inoltre possibile prevedere una serie di prestazioni integrative ulteriori – che andranno quindi verificate nelle condizioni contrattuali – tra le quali segnaliamo l’aumento del 50% del capitale spettante a figli minori conviventi per il decesso del genitore o come generalmente previsto dalle condizioni contrattuali, la diaria per giorni di degenza e/o per l’applicazione di apparecchi di contenzione e/o le spese mediche documentate. Al riguardo nella prassi contrattuale si prevedono coperture differenziate in base al costo della tessera che includono prestazioni aggiuntive (come ad esempio il rimborso delle spese fisioterapiche) o franchigie inferiori in relazione alla validità permanente.
Si ricorda infine che il diritto all’indennizzo assicurativo è soggetto alla prescrizione biennale di cui all’art. 2952 co. 2 del codice civile e che l’assicurato ha l’onere di denunciare l’infortunio all’assicuratore entro i termini previsti dal contratto che decorrono dall’infortunio o dal momento in cui si manifestano le conseguenze dannose del sinistro.
Si v. anche Franca Fabietti, L’assicurazione infortuni per i co.co.co. amministrativo-gestionali, ove un’utile tavola sinottica di sintesi e riepilogo degli obblighi assicurativi.