Due anni fa, 1° luglio 2023, entrava in vigore la riforma dello sport per la parte riguardante il lavoro sportivo contenuta nel D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Facciamo il punto, ripercorrendo brevemente i passaggi chiave dell'iter legislativo e soffermandoci sull'analisi delle criticità ancora irrisolte
Due anni fa, 1° luglio 2023, entrava in vigore la riforma dello sport per la parte riguardante il lavoro sportivo contenuta nel D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Facciamo il punto, ripercorrendo brevemente i passaggi chiave dell'iter legislativo e soffermandoci sull'analisi delle criticità ancora irrisolte
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026