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Home Enti Terzo Settore Entro il 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici
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Entro il 30 giugno la pubblicazione dei contributi pubblici

Redazione Fiscosport
17 Giugno 2025
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    La legge 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, co. da 125 a 129, ha introdotto un obbligo di trasparenza per i soggetti che ricevono contributi da pubbliche amministrazioni o da enti a esse assimilati. Tra i soggetti obbligati rientrano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche

    Ogni anno l’obbligo di pubblicazione deve essere assolto entro il 30 giugno relativamente ai contributi incassati nell’anno precedente.

    I contributi pubblici che rilevano ai fini dell’obbligo di trasparenza

    Anzitutto sono soggetti alla pubblicazione i contributi ricevuti il cui importo complessivo supera la soglia di 10.000 euro all’anno.

    Per il calcolo di detta soglia vale quanto segue:

    • si considerano sovvenzioni, contributi o aiuti economici o in natura, purché non abbiano carattere corrispettivo, retributivo o risarcitorio; vanno quindi considerati i contributi concessi a titolo gratuito, oppure erogati a fronte di un progetto specifico presentato dall’associazione beneficiaria; il contributo può essere in denaro oppure “in natura”.
    • vale il principio di cassa, cioè si prendono in considerazione solo le somme effettivamente incassate nel corso dell’esercizio finanziario precedente, indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono. Pertanto, tutti gli aiuti concessi nel 2024, ma non erogati nel corso del medesimo anno, non devono essere pubblicati
    • il limite dei 10.000 euro è da intendersi in modo cumulativo, sommando tutti i contributi ricevuti da enti pubblici, anche se provenienti da soggetti diversi.

    Non concorrono invece al superamento della soglia gli importi ricevuti a fronte di prestazioni di natura commerciale, così come non rilevano gli indennizzi per danni o altri risarcimenti.

    Soggetti obbligati

    I soggetti interessati da questa disposizione sono principalmente:

    • le associazioni, le Onlus e le fondazioni; e – per quanto di nostro specifico interesse – anche le associazioni e società sportive dilettantistiche. 
    • le cooperative sociali che svolgono attività di assistenza agli stranieri ai sensi del d.lgs. 286/1998;
    • le imprese in generale, con esclusione però dei liberi professionisti.

    Anche sul fronte dei soggetti erogatori la normativa è piuttosto ampia. Oltre alle pubbliche amministrazioni, sono tenute alla trasparenza anche:

    • le società controllate da enti pubblici;
    • le società a partecipazione pubblica;
    • le fondazioni, associazioni o altri enti di diritto privato che abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro (secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2017, art. 2-bis).

    Le informazioni da pubblicare

    Le informazioni che devono essere fornite sono specifiche e dettagliate e vanno rese pubbliche in forma schematica e facilmente comprensibile:

    • il nome e il codice fiscale della a.s.d. o s.s.d. che ha ricevuto i fondi;
    • il nome dell’ente che ha erogato il contributo;
    • l’importo percepito, riferito a ogni singolo rapporto giuridico;
    • la data in cui è stato incassato il contributo;
    • la causale, ovvero il motivo per cui il contributo è stato erogato (ad esempio: liberalità, cofinanziamento di un progetto, ecc.).

    Modalità e termini di pubblicazione

    Le modalità di pubblicazione variano in base alla forma giuridica del soggetto:

    • Le s.s.d., e più in genere le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria indicheranno i contributi ricevuti nella nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese.
    • Le a.s.d., e in genere le associazioni e le fondazioni, sono tenute a pubblicare i dati sul proprio sito internet. In mancanza di un sito web, è possibile utilizzare altri canali digitali, come la pagina Facebook, o anche il sito della rete associativa di appartenenza (come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 2/2019).
    • Le società che utilizzano la forma abbreviata ex art. 2435-bis del Codice civile, invece, possono assolvere l’obbligo pubblicando le informazioni sul proprio sito internet oppure sul sito dell’associazione di categoria cui aderiscono.
    • Le imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa devono invece pubblicare i dati sul proprio sito oppure, come previsto dalla legge stessa (comma 125-bis), tramite le associazioni di categoria.

    Sanzioni

    In caso di mancata pubblicazione, si applica una sanzione pari all’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro.

    Oltre al pagamento della sanzione, resta comunque l’obbligo di pubblicare le informazioni mancanti.

    Se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non si è ancora provveduto né al pagamento né alla pubblicazione, scatta la sanzione più grave: la restituzione integrale delle somme ricevute.

    5 per mille

    Ricordiamo che le somme ricevute a titolo di 5 per mille non sono da considerare nei contributi pubblici disciplinati dalla Legge 124 del 2017 e non vanno quindi conteggiate nel “plafond” dei 10.000 euro (si v. G. Concari, Rendicontazione dei contributi pubblici: dove va il 5 per mille?). La questione è superata a seguito della circolare ministeriale n. 6 del 25 giugno 2021 che esclude dalla rendicontazione i contributi che hanno “carattere generale”, dove “per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni”.

    In una tale definizione è incluso anche il 5 per mille, le cui somme sono peraltro già soggette a specifici obblighi di pubblicità.

    [Aggiornato il 20 giugno 2025]

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      La Redazione coordina le pubblicazioni sul sito dei Consulenti Fiscosport, un network di professionisti esperti in materie giuridico-fiscali di interesse per il mondo sportive e per il Enti del Terzo settore (network di cui fanno parte dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, professori universitari, consulenti CONI). Alla Redazione compete anche la predisposizione della newsletter quindicinale inoltrata a chi si registra dal nostro sito: articoli di attualità e approfondimento, risposte ai quesiti, pubblicazione di sentenze e circolari ministeriali, guide e vademecum per il Consulente e/o Dirigente della società o associazione sportiva dilettantistica alle prese con le problematiche fiscali.

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      ISSN sito web: 2974-9948
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