Con una recente Circolare l’Agenzia delle Entrate sostiene in modo inequivoco che le s.s.d. sono “imprese” e in quanto tali legittimate all’ottenimento del beneficio del credito d’imposta per le spese di consumo di elettrica e gas
Con una recente Circolare l’Agenzia delle Entrate sostiene in modo inequivoco che le s.s.d. sono “imprese” e in quanto tali legittimate all’ottenimento del beneficio del credito d’imposta per le spese di consumo di elettrica e gas
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Come è noto la riforma dello sport ha profondamente modificato il regime fiscale dei premi sportivi: riportandoli nell’alveo della disciplina comune di cui all’art. 30 d.p.r. 600/73, dal 1° luglio 2023 le somme erogate in relazione a un risultato sportivo ottenuto non costituiscono più redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione e non concorrono alla formazione del reddito: fiscalmente scontano solo una ritenuta alla fonte, a rivalsa facoltativa, del 20%. Questo per tutti, ma non per le atlete e gli atleti vincitori di medaglie nelle gare olimpiche Milano-Cortina 2026